Bonus pubblicità, domande separate per anno

Il Dpcm prevede l’invio dal 22 settembre al 22 ottobre
Modello da pubblicare Ripartizione del bonus entro il 21 novembre
Conto alla rovescia per le imprese che intendono fruire del credito d’imposta sugli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, nonché per quelli previsti nel 2018. Il beneficio è riconosciuto dall’articolo 57-bis del Dl 50/2017. La sua attuazione è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 90 del 16 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 170 del 24 luglio 2018.
L’articolo 8 del decreto, che riguarda le disposizioni transitorie, prevede due comunicazioni telematiche per le annualità 2017 (parziale) e 2018, da inoltrare dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data del 24 luglio 2018, che è quella di pubblicazione del decreto. Di queste comunicazioni ad oggi manca ancora il modello, ma la pubblicazione dovrebbe avvenire a breve per garantire la possibilità di presentarle senza problemi entro i termini previsti, cioè a partire dal 22 settembre prossimo ed entro il 22 ottobre.
L’adozione del provvedimento con indicazione delle percentuali di spettanza del credito deve avvenire entro 120 giorni dal 24 luglio 2018 (e quindi entro il 21 novembre 2018).
È questa la principale novità del decreto, che per il resto conferma in buona sostanza i contenuti in precedenza divulgati nel documento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri del novembre 2017. 
Ad ogni buon conto, merita tornare su questa misura agevolativa, che è da accogliere con favore, poiché mira ad incentivare indirettamente un settore economico importante come quello dell’editoria. Essa infatti introduce un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti effettuati dalle imprese e dai lavoratori autonomi, nonché dagli enti non commerciali, riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. 
Il credito d’imposta è riconosciuto con le seguenti decorrenze: 
per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, rilevano gli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016; esso poi spetta per gli investimenti annuali dal 1° gennaio 2018 in poi;
per gli investimenti pubblicitari incrementali sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, rilevano gli investimenti annuali effettuati dal 1° gennaio 2018 in poi.
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate, che costituisce tetto di spesa. Il tetto è elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese, e start-up innovative, in via subordinata al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, in pendenza della quale si applica il limite del 75%.
Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo. 
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso, e si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall’articolo 109 del Tuir. 
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, secondo l’articolo 17 del Dlgs 241/1997, ed è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria. 
Fonte: Il sole 24 ore autori Emanuele Reich Franco Vernassa

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