Cooperative sociali senza obbligo di adeguare gli statuti

Lo studio del Notariato: come allinearsi alle novità sull’impresa sociale
L’impresa sociale non è un «nuovo soggetto» dell’ordinamento, ma una qualifica che un qualsiasi ente può assumere: lo ricorda lo studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 91/2018/I. È utile ricordare che la qualifica di «impresa sociale» può essere assunta da tutti gli enti privati, società incluse, che esercitino in via stabile e principale (e con le caratteristiche dettate dalla legislazione in materia) un’attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati. 
Fanno eccezione le Pa, le fondazioni bancarie, le società a unico socio, le cooperative e gli altri enti che eroghino beni e servizi esclusivamente a propri soci o associati; invece, le coop sociali e i loro consorzi non solo sono dichiarati dalla legge come imprese sociali di diritto, ma pure «nel rispetto della» loro «normativa specifica» e, quindi, prescindendo dal loro adeguamento alle norme dettate dalla legge per ogni altro ente che voglia assumere lo status di impresa sociale (ad esempio, norme in tema di denominazione, funzionamento delle cariche sociali, ammissione ed esclusione).
Proprio in considerazione del fatto che le cooperative sociali sono imprese sociali ex lege, per esse non è applicabile l’obbligo di adeguare il proprio statuto alla nuova normativa (le imprese sociale devono adeguare gli statuti entro agosto 2019, secondo il decreto correttivo, si «veda «Il Sole 24 Ore» del 3 agosto). Le cooperative sociali esistenti (alla data del 20 luglio 2017) possono accedere ai benefici previsti per l’impresa sociale senza modifiche statutarie. Quanto, dunque, alle modifiche statutarie occorrenti per rendere conformi gli statuti, lo studio ricorda che esse vanno adottate con le modalità previste dalla legislazione propria di ciascun ente interessato, con la precisazione che, in ogni caso:
la forma dell’atto modificativo deve essere quella dell’atto pubblico; 
il quorum decisionale per le modifiche statutarie (e anche per introdurre clausole che escludano l’applicabilità di norme derogabili) è quello previsto dalla legge o dallo statuto dell’ente per le decisioni ordinarie, vale a dire quelle con le quali si approva il bilancio annuale e si eleggono gli organi dell’ente. 
Tra le modifiche di maggior impatto, c’è quella che riguarda gli organi di controllo interno: fatte salve le norme più restrittive relative alla forma giuridica propria dell’ente, lo statuto dell’impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o più sindaci dotati dei requisiti identici a quelli richiesti per i sindaci di Spa. Inoltre, sempre comunque nel rispetto della peculiare normativa di settore, nel caso in cui l’impresa sociale superi, per due esercizi consecutivi, alcune soglie di attivo patrimoniale (4,4 milioni di euro), ricavi (8,8 milioni) o dipendenti (la media di 50), la revisione legale dei conti deve essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro oppure da sindaci iscritti nell’apposito registro dei revisori legali. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Angelo Busani

Commenti