Società di comodo senza penalizzazioni con dichiarazione di responsabilità

La disapplicazione va indicata nel quadro RS del modello Redditi
La bussola nei provvedimenti del 2008 e del 2012
Le società di persone e le società di capitali devono compilare il prospetto contenuto nel quadro RS del modello Redditi 2018 per verificare le condizioni di operatività. Lo stesso quadro va utilizzato per determinare il maggior reddito da dichiarare qualora risultassero «non operative».
Società di comodo e società 
in perdita sistematica 
L’articolo 30 della legge 724/1994 definisce «non operative» le società per le quali l’ammontare complessivo dei ricavi «effettivi» risultanti dal conto economico sia inferiore ai ricavi «figurativi» determinati sommando gli importi che risultano dall’applicazione di specifiche percentuali ad alcune poste dell’attivo patrimoniale. 
In particolare, i ricavi figurativi si determinano applicando: 
il 2% al valore delle partecipazioni e titoli e relativi crediti;
il 6% al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, comprese quelle in locazione finanziaria (tranne A/10 al 5% e abitativi al 4%);
il 15% al valore delle altre immobilizzazioni, comprese quelle in locazione finanziaria.
I ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti.
Il mancato superamento del test di operatività comporta l’applicazione di una disciplina negativa che prevede l’obbligo di dichiarare un reddito minimo sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Irap, la maggiorazione dell’aliquota di imposta, il divieto di chiedere a rimborso o di utilizzare il credito Iva in compensazione orizzontale.
La medesima disciplina si applica anche a quelle società che, indipendentemente dalla verifica dei requisiti di cui all’articolo 30, presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d’imposta consecutivi oppure siano per quattro periodi d’imposta in perdita fiscale e in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore al reddito minimo previsto per le società non operative.
La disapplicazione
della disciplina 
Le società che non superano il test di operatività, o che risultano in perdita sistematica, hanno diverse possibilità di evitare l’assoggettamento alla disciplina prima descritta.
La prima è verificare se ricorre una delle causa di disapplicazione o di esclusione previste nei provvedimenti 23681 del 14 febbraio 2008 (valide sia per le società di comodo che per quelli in perdita) e 87956 dell’11 giugno 2012 (valide solo per quelle in perdita). A ciascuna causa di esclusione e disapplicazione corrisponde un codice che deve essere indicato nell’apposita casella nel quadro RS (rigo RS116 nel modello SC e rigo RS11 nel modello SP).
Ad esempio, la disciplina non si applica alle società che si trovano nel primo periodo di imposta, a quelle che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore, alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale, nonché a quelle che esercitano esclusivamente attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile indipendentemente dal regime fiscale adottato. 
In assenza di cause di disapplicazione o esclusione è possibile presentare interpello all’agenzia delle Entrate dimostrando l’esistenza di condizioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi presunti. 
Esiste anche una terza possibilità, ovvero quella di auto disapplicare la disciplina. In sostanza, coloro che pur non superando il test di operatività ritengono di essere in possesso delle condizioni per disapplicare la disciplina ma non hanno presentato l’interpello o che avendolo presentato, non hanno ottenuto risposta positiva, possono comunque non adeguarsi purché ne diano comunicazione nel modello di dichiarazione. 
In particolare, questi soggetti dovranno compilare la colonna 4 («Imposta sul reddito – società non operativa») o la colonna 5 («Imposta sul reddito – società in perdita sistematica») del rigo RS112 (se SC) oppure RS11 (se SP) con l’indicazione del codice 2 in caso di mancata presentazione dell’interpello o con il codice 3 in caso di risposta negativa all’interpello. Lo stesso codice va poi inserito nelle colonne relative all’Iva e all’Irap. Si ricorda che la mancata indicazione delle nuove informazioni comporta l’applicazione della sanzione da 2mila a 21mila euro (articolo 8, comma 4-quater, della legge 471/1997).
Fonte: Il sole 24 ore autori Alessandra Caputo Gian Paolo Tosoni

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