Accertamenti, un mese di tempo per impugnare gli avvisi: domande e risposte

ACCERTAMENTI
Pace fiscale senza benefici espressi sul fronte penale
Un contribuente ha ricevuto due avvisi di accertamento per Irpef e addizionali con i quali si contestava l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (Irpef e addizionali) con imposta dovuta in quanto si è disconosciuto il trasferimento della sua residenza all’estero e quindi lo si è considerato residente in Italia recuperando a tassazione i redditi non dichiarati. Gli avvisi sono stati notificati il 3 settembre e non si è proposto alcun ricorso né richiesta di adesione. Essendo i termini per l’impugnazione in scadenza il 2 novembre quando e come (codice tributo) deve essere effettuato il pagamento dell’importo dovuto o 
della prima rata ai sensi dell’articolo 2 
del Dl 119/2018? 
Poiché è già iniziata l’azione penale, essendo gli importi sovra soglia, quali possano essere gli effetti della chiusura dell’accertamento sul fronte penale? 
L’articolo 2 consente la definizione degli accertamenti impugnabili entro il 23 novembre 2018 ovvero, se successivo, entro il termine per proporre ricorso. Nella specie, il pagamento delle somme dovute o della prima rata deve essere effettuato entro il 23 novembre 2018. 
Con riferimento al profilo penale, occorre evidenziare che la norma non prevede espressamente benefici conseguenti alla pace fiscale. Ne consegue che dovrebbero applicarsi le regole generali. Gli articoli 13 e 13 bis del Dlgs 74/2000 prevedono che il pagamento delle imposte, interessi e sanzioni prima dell’apertura del dibattimento di primo grado consenta l’accesso al patteggiamento ovvero la possibilità di pene ridotte fino alla metà. Interpretando letteralmente la norma, il problema che potrebbe ravvisarsi è legato nel mancato pagamento di sanzioni ed interessi. La norma penale, infatti, espressamente consente i benefici solo nell’ipotesi di pagamento integrale di imposte, interessi e sanzioni anche ridotte in virtù di specifici istituti tributari. Nella specie, la mancanza espressa di sanzioni ed interessi, non dovrebbe essere un ostacolo, ma mancando una previsione specifica converrebbe concordare la scelta con il pubblico ministero (se disponibile). 
LAURA AMBROSI
I nuovi condoni anche per l’imposta di registro 
Un anno fa ho venduto i muri di un negozio sfitto. L’agenzia delle Entrate contesta a me, in solido con il compratore, una insufficiente dichiarazione di valore (articolo 71 del Dpr 131 del 1986) e conseguente insufficiente imposta di registro pagata. Questa situazione rientra tra i casi sanabili con la pace fiscale del Dl 119/2018?
Gli avvisi di rettifica e di liquidazione per imposta di registro, notificati prima del 24 ottobre 2018 rientrano nella definizione agevolata degli accertamenti previsti dal decreto fiscale. Si ricorda che la definizione agevolata perfezionata da uno dei due soggetti obbligati in solido, giova anche a favore dell’altro. 
Orlando Lamonica
No definizione agevolata per chi già sta pagando
È applicabile l’articolo 2, commi 3 e 4, 
Dl 23 ottobre, n. 119, agli accertamenti con adesione sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto, di cui sia già iniziato il versamento rateale del dovuto? Non mi è chiaro se anche per tale ipotesi sia possibile provvedere al pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, ovvero se, una volta perfezionato il versamento della prima rata in un momento antecedente all’entrata in vigore del decreto 119/2018, la definizione avvenga secondo quanto originariamente disposto dall’atto di adesione e, dunque, con il versamento di imposte, sanzione, interessi e accessori.
Purtroppo, nel caso prospettato non è più possibile beneficiare della definizione agevolata degli accertamenti con adesione essendosi l’adesione già perfezionata. L’articolo 9 del Dlgs 218/1997 stabilisce, infatti, che l’accertamento con adesione si perfeziona con il versamento delle somme pattuite o della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo. La nuova norma, introdotta con il Dl 119/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre invece, prevede la definizione degli accertamenti con adesione sottoscritti alla data del 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati.
Rosanna Acierno 
La proroga per il ricorso non preclude la sanatoria
Rientrano nella pace fiscale gli avvisi di accertamento per i quali il contribuente ha presentato la sola istanza di accertamento con adesione, essendo prorogati di 90 giorni i termini per proporre ricorso?
Alla domanda va data risposta affermativa, in quanto l’articolo 2 del Dl 119/2018 fa riferimento, genericamente, agli atti non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto, si ritiene possano rientrare anche gli accertamenti per i quali sia stata presentata istanza di adesione, per i quali siano pendenti i maggiori termini di impugnazione.
Marco Ligrani 
Se c’è attività di controllo la pace fiscale non scatta
Il 2 agosto 2017 mi è stato inviato un questionario per gli anni 2012, 2013 e 2014 per un controllo dei componenti negativi residuali. La situazione è la seguente: l’anno 2012 è stato chiuso con un accertamento con adesione nel febbraio 2018 con 16 rate trimestrali; il 2013 mi verrà notificato nella settimana prossima, quindi dopo l’entrata in vigore del Dl fiscale; 
il 2014 è ancora da controllare. Vorrei sapere se posso accedere alla pace fiscale e in quale forma.
Per il 2012 l’adesione è stata già perfezionata e qundi non è possibile utilizzare alcuna definizione. Per il 2013 e 2014 se c’è stato l’invio formale di un questionario e quindi dell’avvio di un’attività di controllo non è possibile accedere alla integrativa (unico istituto utilizzabile in assenza di Pvc, invito contraddittorio e avviso accertamento).
ANTONIO IORIO
Accertamento di settembre senza sanzioni e interessi
Un avviso di accertamento delle Entrate 
per il 41 bis del Dpr 600/73, riferito al 2013, notificato il 15 settembre 2018 e non 
ancora impugnato, rientra nella sanatoria indicata come n. 3: «Accertamento Sanatoria Sprint», sia per l’Irpef sia per i contributi previdenziali?
L’avviso di accertamento in questione rientra nel comma 1, dell’articolo 2 del Dl 119. È possibile definirlo con il pagamento delle sole imposte senza sanzioni, interessi e oneri accessori.
Gian Paolo Ranocchi

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