Avvisi di accertamento e verbali bloccano l’integrativa: domande e risposte

ACCERTAMENTI
L’integrativa risolve l’invito a chiarire i redditi 2013
Ho ricevuto un invito alla presentazione della documentazione fiscale del 2013 da parte dell’agenzia delle Entrate il 23 ottobre 2018. Posso aderire a qualche condono?
Nel caso di specie, non essendoci un’attività di verifica conclusa con un Pvc e nemmeno un avviso di accertamento risulta possibile avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 9 del Dl 119/2018 presentando una dichiarazione integrativa speciale. In tale ambito vanno, comunque, tenuti presenti i limiti previsti dalla norma circa l’importo massimo integrabile.
Mario Cerofolini
Sono esclusi i procedimenti di adesione già perfezionati
Nel 2017, a seguito di un processo verbale di constatazione relativo a imposte dirette si è avviata, dietro richiesta dell’azienda-contribuente, la procedura di accertamento con adesione ed è stato raggiunto un accordo con il pagamento di quanto dovuto in 16 rate trimestrali. L’azienda contribuente può accedere alla definizione agevolata con pagamento delle sole imposte, non essendosi ancora ad oggi perfezionato l’accertamento con adesione dato che ci sono ancora 14 rate da pagare?
La risposta è negativa. Il comma 3 dell’articolo 2 del Dl 119/2018 prevede l’azzeramento di sanzioni e interessi dei procedimenti di adesione sottoscritti entro la data di entrata in vigore del Dl per i quali non vi sia stato il perfezionamento con il pagamento della prima rata.
Gian Paolo Ranocchi
Definizione agevolata per l’adesione del 18 ottobre
In aprile 2018 mi è stato notificato un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2013. Il 21 giugno 2018 ho prodotto istanza di accertamento con adesione. Il 19 ottobre 2018 ho accettato e sottoscritto il verbale dell’agenzia delle Entrate. L’importo totale comprensivo di sanzioni e interessi mi è stato suddiviso in otto rate la prima da versare il l’8 novembre prossimo. Cosa devo aspettarmi alla luce delle novità previste nel decreto?
La norma prevede che possano essere perfezionate con la definizione agevolata le adesioni già sottoscritte al 24 ottobre 2018 attraverso il pagamento entro 20 giorni delle sole imposte, senza interessi e sanzioni. Nel caso sottoposto, l’adesione è stata sottoscritta il 19 ottobre 2018 ma non si è ancora perfezionata con il pagamento della prima rata, che è previsto per la data dell’8 novembre 2018. Il contribuente potrà beneficiare della definizione agevolata versando entro il 13 novembre prossimo le solo imposte definite nel procedimento di adesione.
Orlando Lamonica
L’Agenzia potrebbe emanare codici tributo ad hoc
Si chiede se per un accertamento con adesione definito il 5 ottobre 2018 sia corretto effettuare il pagamento delle sole imposte entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto cioè il 13 novembre 2018. In caso di risposta affermativa si deve utilizzare il codice tributo indicato nell’atto o bisognerà attendere nuovi codici?
il calcolo è corretto. Circa il codice tributo da utilizzare occorre attendere i prossimi giorni nel caso l’agenzia delle Entrate comunichi l’attivazione di un codice tributo ad hoc e (eventualmente) altre formalità da osservare per l’adesione al nuovo istituto.
ANTONIO IORIO
La notifica dopo il 24 preclude la pace fiscale
Un accertamento notificato dopo il 24 ottobre può rientrare nella pace fiscale ?
La norma consente la definizione degli avvisi di accertamento notificati al 24 ottobre 2018. Nella specie, quindi, pare escludersi la possibilità di aderire alla pace fiscale. L’unica possibilità è se l’accertamento era stato preceduto da un Pvc ovvero da un invito al contraddittorio. Entrambe le ipotesi potrebbero essere definite.
laura ambrosi
Imu e Tari escluse dalla pace fiscale
È possibile definire accertamenti che riguardano Imu e Tari?
purtroppo no. L’ambito applicativo dell’articolo 2 del Dl 119/2018 è limitato agli inviti al contraddittorio, avvisi di accertamento e atti di adesione dell’agenzia delle Entrate. La norma non lo dice chiaramente ma tale precisazione è contenuta nella relazione accompagnatoria al decreto.
MARIO CEROFOLINI
LITI PENDENTI
Previsto lo stralcio di sanzioni e interessi
Società di persone e relativi soci ricevono un avviso di accertamento Irap/IrpeF/Iva/Inps. Presentano ricorso tributario, viene fissata l’udienza a fine novembre 2018. Ai fini del condono liti pendenti, le somme da versare sono solo le maggiori imposte senza considerare le sanzioni e gli interessi?
La risposta è affermativa. Nel caso di specie, infatti, la lite tributaria, alla data del 24 ottobre 2018 di entrata in vigore del decreto, risulta pendente in primo grado e, in tal caso, ai fini della definizione è previsto il pagamento delle sole imposte oggetto di contestazione, con lo stralcio integrale di sanzioni e interessi.
Rosanna Acierno
Sull’indebito uso del credito si attende la circolare
È pendente in Ctp una lite relativa alla contestazione di compensazioni Iva eccedenti il limite dei 700.000 euro. L’ufficio ha emesso atto di recupero solo per sanzioni e interessi. Le sanzioni sono collegate al tributo (30% delle compensazioni in eccesso), ma il tributo non è stato contestato perché il credito Iva era perfettamente legittimo. L’articolo 6 del Dl 119/2018 quando recita «per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione» può essere applicato in questo caso (e quindi chiusura della lite a zero) oppure per la chiusura della lite occorre versare il 40% della sanzioni?
Attualmente non esistono ancora chiarimenti in proposito, ma un caso analogo era già stato affrontato dall’Agenzia nella circolare 23/E/2017, la quale ha concluso per la possibilità di definizione senza alcun pagamento dovuto a titolo di sanzioni. In particolare l’Agenzia aveva ritenuto che la sanzione irrogata per l’indebito utilizzo di un credito esistente è paragonabile alla sanzione per omesso versamento, la quale è collegata al tributo. È pertanto verosimile, che nella nuova definizione delle liti, si possa applicare la medesima interpretazione. Il ricorrente quindi potrà definire a zero la lite. È tuttavia opportuno attendere la circolare operativa.
Laura Ambrosi
Le sanzioni già versate non sono compensabili
Un contribuente presenta ricorso avverso un atto di accertamento e definisce le sole sanzioni. La commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso.
Qualora si volesse usufruire della definizione delle liti pendenti, gli importi versati a titolo di definizione delle sole sanzioni possono essere utilizzati a scomputo di quanto dovuto a titolo di imposta?
Non sarà possibile scomputare dal dovuto le somme versate a titolo di definizione delle sole sanzioni. La ragione sta nel fatto che tali somme non rientrano tra quelle versate in pendenza di giudizio, le uniche che possono essere detratte dal totale dovuto a titolo di definizione agevolata (anche a titolo di sanzioni).
Marco Ligrani

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