Capital gain, il regime transitorio discrimina l’utile non distribuito

Se deliberato prima del 2018 potrebbe essere soggetto al nuovo regime
L’unificazione per masse qualificata e non complica la gestione delle minus
L’attuale disciplina fiscale di dividendi e capital gain che prevede, per le persone fisiche non imprenditori, una sostanziale equiparazione delle partecipazioni qualificate a quelle non qualificate, presenta alcune incongruenze e incertezze, segnalate da più parti segnalate e riepilogate da Assonime nella circolare 11/2018. 
Alcune questioni sono risolvibili interpretativamente, come emerge anche dal documento di ricerca del Cndcec del 14 settembre. Ad esempio, sembra una svista il fatto che il regime transitorio, che consiste nell’ultrattività, per le distribuzioni di utili relativi alle partecipazioni qualificate, del meccanismo di parziale inclusione nel reddito complessivo imponibile, sia letteralmente applicabile solo alle distribuzioni «deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022» e non anche ai dividendi deliberati precedentemente ma non concretamente distribuiti, che rischiano l’assoggettamento all’imposta sostitutiva del 26 per cento.
Sempre con riferimento ai dividendi, possono sorgere incertezze sull’applicabilità della norma transitoria a una serie di ipotesi abbastanza frequenti. La norma, infatti, facendo letteralmente riferimento alle «distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate», potrebbe far sorgere il dubbio che il regime transitorio non si applichi alle somme attribuite alle persone fisiche non imprenditori, in occasione del recesso, dell’esclusione, del riscatto, della riduzione del capitale esuberante o della liquidazione anche concorsuale delle società (articolo 47, comma 7, Tuir), tutte situazioni in cui è assente una vera e propria delibera di «distribuzione di utili». Stesso dilemma, nei casi in cui la società attribuisca al socio capitale o riserve di capitale in eccesso rispetto al costo della partecipazione (cosiddetto «sottozero»). L’eccedenza è assimilata a un dividendo (circolare 26/E/2004), ma tecnicamente la riduzione del capitale o la ripartizione di riserve di capitale non è una «distribuzione di utili».
Non è più attuale, nell’articolo 47 comma 2 del Testo unico, il richiamo alle «rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93» del Tuir per stabilire se l’apporto dell’associato in partecipazione nell’impresa «minore» sia o meno «qualificato». Per effetto del nuovo regime «semplificato» di cui all’articolo 66 del Tuir, le rimanenze non concorrono più, infatti, alla determinazione del reddito imponibile delle imprese minori.
Sotto l’aspetto transitorio, non è facile definire anche come gestire le minusvalenze a riporto che, nei diversi regimi (ivi compreso quello dichiarativo), il contribuente vanterà al 31 dicembre 2018. L’unificazione della massa qualificata con quella non qualificata dovrebbe estendersi anche a questi importi pregressi, con procedure non facili da gestire per intermediari e gestori. Insomma, tra modifiche auspicate (si veda l’altro pezzo in pagina) e chiarimenti attesi, su dividendi e capital gain si deve intervenire. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Giorgio Gavelli Marco Piazza

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