Debutta l’«esterometro» per i transfrontalieri

Comunicazioni. Lo spesometro cambia dal 2019: diventa più leggero e sarà dedicato alle operazioni con soggetti non residenti e non stabiliti
Lo spesometro dal 2019 non morirà completamente, ma si trasformerà in una comunicazione più leggera limitata alle operazioni transfrontaliere e ad alcune transazioni interne (esterometro). Questo perché l’obbligo della fatturazione elettronica tra privati, ad oggi, non riguarda tutte le transazioni poste in essere dai contribuenti, ma esclude, oltre alle operazioni con operatori minimi e marginali, anche tutte le operazioni con soggetti non residenti e non stabiliti, anche se identificati ai fini Iva in Italia.
La situazione ha ancora qualche confine di incertezza normativo e regolamentare e comporta per i contribuenti delle complicazioni che vanno risolte in maniera coerente rispetto all’intera implementazione della fattura elettronica.
Il perimetro soggettivo
Già l’individuazione dei soggetti esclusi dalla fattura elettronica e inclusi nell’esterometro non è cosa semplice, complice anche un contrasto normativo, solo parzialmente risolto dalla circolare n 13/E/2018.
Come evidenziato dall’obbligo della fatturazione elettronica sono esclusi (almeno sul piano delle operazioni attive) i contribuenti che applicano un regime fiscale di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2 Dl 98/2011) o un regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014) ovvero il regime speciale degli agricoltori (articolo 34, comma 6 del Dpr 633/72).
Sono esclusi, inoltre, i soggetti non residenti e non stabiliti ancorché identificati. Proprio in relazione agli identificati esiste ad oggi un contrasto normativo. Infatti, se da una parte la legge di Bilancio prevede espressamente che i soggetti non residenti identificati ai fini Iva in Italia dovrebbero essere soggetti alla fattura elettronica, dall’altra la circolare 13/E/2018 ha evidenziato una loro esclusione, in quanto non compresi nella deroga chiesta alle autorità di Bruxelles. Questa posizione espressa con prassi interpretativa non è stata ancora però recepita né sul piano normativo né sul piano regolamentare. Infatti, oltre alla legge di Bilancio anche il provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e le allegate regole tecniche ancora annoverano questi soggetti tra i destinatari della fattura elettronica e di conseguenza li escludono dall’esterometro.
In particolare, il combinato disposto dell’articolo 1, commi 3 e 3 bis del Dlgs 127/2015, stabilisce che i soggetti residenti, stabiliti o identificati trasmettono all’agenzia delle Entrate una comunicazione telematica comprendente tutte le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelle documentate con dichiarazione doganale ovvero certificate con fattura elettronica. Pertanto, per come è scritta la norma, l’esterometro va prodotto solo in relazione alle transazioni realizzate nei confronti dei soggetti non stabiliti, ma non solo dai soggetti residenti e stabiliti in Italia, ma anche dagli identificati. Questa impostazione la ritroviamo sia nel provvedimento 89757/2018 che nelle specifiche tecniche.
Ora se vogliamo coordinare le disposizioni richiamate e la circolare 13/E/2018 (al di là dell’insanabile contrasto letterale che va corretto) dovremmo concludere che l’esterometro dovrà essere predisposto e inviato solo dai soggetti residenti e stabiliti in Italia, ma la comunicazione dovrà comprendere anche le operazioni realizzate nei confronti di soggetti identificati.
Questa lettura, chiaramente sostenuta dalla citata circolare 13/E/2018, comporta anche una conseguenza che nei confronti dei soggetti non residenti, non stabiliti e identificati in Italia si potrà operare, anche dopo il 1° gennaio 2019, certificando i corrispettivi con fatture cartacee, anche se come vedremo in un altro articolo pubblicato in questa stessa pagina, la scelta da operare, per semplificare i flussi e i relativi adempimenti, è di utilizzare anche per queste transazioni la fattura elettronica.
La ricostruzione normativa fatta porta anche come conseguenza che dalla predetta comunicazione e, a seguito dalla soppressione dell’obbligo dello spesometro di cui all’art. 21 del Dl 78/2010, anche dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, dal 1 gennaio 2019 risulteranno esclusi anche i soggetti che applicano un regime fiscale di vantaggio, i forfettari e gli agricoltori che applicano il regime speciale di cui all’art. 34 del Dpr 633/72.
Con le nuove regole l’invio diventa mensile
Il nuovo adempimento dell’esterometro che dal 1 gennaio 2019 sostituirà la comunicazione trimestrale (semestrale) delle operazioni rilevanti ai fini Iva, impone una tempistica stretta. L’invio, infatti, deve essere effettuato mensilmente entro l’ultimo giorno del mese successivo a quelli di emissione o di ricezione della fattura.
Se sul piano soggettivo abbiamo visto nell’altro articolo pubblicato in questa stessa pagina i problemi interpretativi e regolamentari, affrontiamo qui le regole relative al contenuto oggettivo delle comunicazioni e alle modalità operative di effettuazione dell’adempimento. Nella comunicazione sono riepilogate le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti, non stabiliti, ancorché identificati.
La comunicazione non è obbligatoria per le predette operazioni per le quali è stata presentata una dichiarazione doganale (testualmente: è stata emessa una bolletta doganale) ovvero per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche. Per quanto riguarda queste esclusioni si evidenzia che il provvedimento delle Entrate 89757 del 30 aprile 2018 stabilisce che la comunicazione delle specifiche operazioni non è dovuta, ma è comunque facoltativa. Quindi la comunicazione dei dati può anche ricomprendere le predette operazioni.
Come ci insegna l’esperienza dello spesometro nella maggior parte dei casi è più facile mandare tutte le informazioni che operare una difficile selezione. Tra le operazioni ricomprese nell’esterometro ritroviamo anche le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni e servizi nonché le prestazioni di servizi da e verso operatori extra-Ue.
Le informazioni da comunicare sono le seguenti:
i dati identificativi del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
la data del documento comprovante l’operazione,
la data di registrazione,
il numero del documento,
la base imponibile,
l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Il file Xml da trasmettere, a differenza di quanto è ammesso per la fattura elettronica tra privati, deve essere firmato digitalmente dal responsabile dell’invio e cioè il soggetto obbligato o il suo delegato oppure, in caso di invio tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e corrispettivi”, il file deve presentare il sigillo elettronico delle Entrate.
La trasmissione può avvenire utilizzando un sistema di cooperazione applicativa ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su un protocollo Sftp. Questi canali utilizzati da grandi fatturatori e intermediari prevedono un accreditamento al SdI e la sottoscrizione di un accordo di servizio con le Entrate. Per la trasmissione della comunicazione si può anche utilizzare un più semplice invio tramite interfaccia web con accesso nell’area fatture e corrispettivi del sito web delle Entrate.
L’invio va effettuato entro l’ultimo giorno del mese dopo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Con riguardo ai documenti passivi, nel provvedimento del 30 aprile è stato specificato che la data di ricezione è da identificarsi nella data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva. Certamente questa è una semplificazione importante. Un’altra auspicata è che la frequenza della comunicazione possa essere rarefatta passando da un adempimento mensile,a un adempimento almeno trimestrale.
Fonte: il sole 24 ore autore Alessandro Mastromatteo Benedetto Santacroce

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