Definizione liti senza sconti con il rinvio della Cassazione

Il versamento ridotto scatta solo quando l’Agenzia perde in primo o secondo grado
Fuori dalla definizione dazi, contributi sullo zucchero, Iva all’import e aiuti di Stato
Rimane con poco appeal la definizione delle liti tributarie per la quale non è intervenuta alcuna modifica rispetto all'iniziale bozza di decreto. 
Le controversie pendenti in cui è parte l'agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della lite che normalmente corrisponde alle imposte dovute. La norma ha tuttavia introdotto una riduzione nell'ipotesi in cui l'agenzia delle Entrate sia risultata soccombente nell'ultima pronuncia e precisamente sono dovute:
la metà delle imposte in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; 
un quinto delle imposte se la soccombenza è nella pronuncia di secondo grado.
Se la lite riguarda invece le sole sanzioni, occorre distinguere se sono collegate al tributo; per la definizione non è dovuto alcun importo se il rapporto relativo al tributo stesso è stato definito anche con modalità diverse dalla definizione; se non sono collegate al tributo, possono essere definite con il pagamento del 40% ovvero del 15% se c'è una pronuncia sfavorevole all'Agenzia.
La norma non prevede come calcolare le somme dovute nell'ipotesi di rinvio della Cassazione ma poiché la riduzione alla metà del valore ovvero a un quinto attiene esclusivamente le controversie concluse con soccombenza dell'Agenzia nell'ultima o unica pronuncia e viene citato soltanto il primo o il secondo grado, è verosimile pensare che occorrerà corrispondere il 100% del dovuto (come se fosse in pendenza di giudizio). 
A tale conclusione peraltro giungeva anche la relazione che accompagnava la prima versione del decreto riferita a un testo non modificato. 
Così, in caso di rinvio, è dovuto il 100% delle imposte ovvero, per le liti su sanzioni non collegate al tributo, il 40%. 
La circostanza è singolare perché il contribuente vittorioso in Cassazione, pur se con rinvio, dovrebbe pagare la totalità del dovuto, a differenza di chi, vittorioso in secondo grado, ne paga soltanto il 20 per cento. Sul punto è certamente auspicabile un chiarimento. 
Sono escluse poi dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte
le risorse proprie tradizionali previste (sostanzialmente dazi doganali e contributi sullo zucchero) e l'Iva all'importazione; 
le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Per accedere alla definizione deve essere stato notificato il ricorso in primo grado all'Agenzia entro la data di entrata in vigore del decreto e il processo non deve essersi concluso con pronuncia definitiva (assenza di impugnazione, pronuncia senza rinvio della Cassazione) alla data di presentazione della domanda.
La definizione si perfeziona, oltre che con la presentazione dell'istanza, con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019.
Se le somme superano 1.000 euro è ammessa la rateazione in un massimo di 20 rate trimestrali scadenti il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019 con applicazione dal 1° giugno 2019 degli interessi legali. È esclusa la compensazione, ma è possibile scomputare tutte le somme già versate a qualsiasi titolo, comprese le pregresse definizioni per le quali è in corso la rateazione. 
Per le controversie definibili l'interessato potrà richiedere al giudice la sospensione del processo fino al 10 giugno 2019. Se il contribuente depositerà copia della domanda di definizione e del versamento, la sospensione slitterà fino al 31 dicembre 2020, in caso contrario proseguirà regolarmente.
La norma prevede infine la sospensione di 9 mesi di tutti i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 luglio 2019.
L'Ufficio entro il 31 luglio 2020 può notificare il diniego della definizione che è un atto impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo presso il quale pende la controversia e se la definizione è presentata in pendenza del termine per impugnare, il diniego va opposto unitamente alla sentenza cui si riferisce. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Laura Ambrosi
Gli importi
Così il calcolo
L’individuazione della somma da versare per definire la controversia dipende dal “livello” a cui è arrivata la lite:
nel caso in cui non ci sia stata nessuna pronuncia o questa sia stata favorevole all'Ufficio, bisogna versare il 100% dell’imposta o il 40% delle sanzioni;
in caso di pronuncia in Commissione tributaria provinciale favorevole al contribuente, si versa il 50% dell'imposta o il 15% delle sanzioni;
in caso di pronuncia della Commissione tributaria regionale favorevole al contribuente, il versamento ammonta al 20% dell'imposta o al 15% delle sanzioni
le scadenze
31 maggio 2019
Presentazione della domanda e pagamento unica o prima rata (31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio le rate se il dovuto supera 1.000 euro)
10 giugno 2019
Termine fino al quale resta sospesa la lite su richiesta del contribuente. Entro tale data va deposita definizione presentata e pagamento
31 luglio 2019
Data entro cui i termini processuali degli atti scadenti dalla data di entrata in vigore del decreto saranno sospesi
31 dicembre 2020
Termine di sospensione del processo in caso di adesione alla definizione agevolata liti

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