Fattura elettronica: quesiti

FATTURA E TRASPORTO 
In caso di fattura accompagnatoria, con la fattura elettronica, quando le merci partono dal magazzino del venditore, nel tragitto non sono accompagnate da nessun documento fiscale. Come regolarsi? Occorre emettere un documento di trasporto (Ddt) ed entro la mezzanotte del giorno di spedizione emettere l’e-fattura?
La fattura accompagnatoria è una fattura immediata e, in quanto tale, deve essere emessa entro le 24 del giorno di consegna delle merci. Sul piano operativo, concordando con quanto indicato dal lettore e in considerazione con quanto sostenuto dall’agenzia delle Entrate con la circolare 13/E/2018, si suggerisce la seguente procedura:
-al momento della partenza delle merci il cedente emette un Ddt di contenuto identico alla fattura che invierà al sistema di interscambio;
-in contemporanea ovvero entro le 24 dello stesso giorno di spedizione delle merci il cedente trasmette la fattura al sistema d’interscambio. Se invia la fattura contemporaneamente all’emissione del Ddt, il contribuente potrà apporre sullo stesso l’indicazione che, con eguale contenuto, si è provveduto ad inviare la fattura elettronica al SdI. 
LA NOTULA DEL LEGALE 
Dal 1° gennaio 2019 i professionisti potranno continuare a inviare al cliente la “notula” per email e poi, una volta ricevuto il pagamento, emettere e-fattura, seguendo cioè la stessa procedura di sempre? In questo caso, la fattura andrà emessa entro la mezzanotte del giorno di pagamento?
La notula o avviso di parcella o fattura proforma non è una fattura ai sensi dell’articolo 21 del Dpr 633/72. L’introduzione della fattura elettronica non ha assolutamente modificato le precedenti regole di emissione del predetto documento. Pertanto il professionista potrà continuare ad inviare in cartaceo o in email la notula al cliente. Ovviamente come è stato chiarito nel tempo dall’amministrazione finanziaria il documento deve evidenziare che non si tratta di fattura, si suggerisce di non redigere il documento come la fattura definitiva indicando gli importi in modo globale (semmai non esponendo autonomamente l’Iva). Per l’emissione della fattura elettronica il professionista dovrà emetterla entro le 24 del giorno di pagamento. Su questo termine si rinvia anche a quanto indicato dalla circolare 13/E/2018.
E-FATTURA E CONSUMATORI
Dovendo emettere una fattura elettronica nei confronti di un consumatore sprovvisto di Pec e registrazione Sdi, si può compilare il campo “Pec” inserendo un indirizzo email ordinario?
Assolutamente no. Il codice destinatario, ovvero la Pec destinatario, costituisce l’indirizzo a cui il sistema d’interscambio invia la fattura ed è disciplinato in modo puntuale dal provvedimento dell’agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018. In effetti, nel caso i cui il cliente non abbia una Pec (cosa che per legge dovrebbe avere se è una partita Iva), l’emittente della fattura può inserire nel codice destinatario il codice convenzionale “0000000” e non compilare la Pec destinatario. 
FATTURA «DIFFERITA»
La nostra società effettua un servizio di ristorazione presso le mense aziendali di alcune società. La fatturazione avviene sempre nei primi giorni del mese successivo all’effettiva prestazione di servizio, solamente una volta che le società ci hanno comunicato i dati necessari per la fatturazione stessa. Pertanto noi emettiamo più fatture differite entro i primi 15 giorni del mese cui le prestazioni si riferiscono. Cambia qualcosa con la fatturazione elettronica? Noi non avremo dei documenti di trasporto emessi nel corso del mese. La fatturazione differita potrà avvenire ugualmente, considerando che noi avremo come “pezze giustificative” solamente delle email da parte dei nostri clienti? Se ad esempio la società mi comunica i dati per la fatturazione relativa al mese di gennaio 2019 a mezzo email il 9 febbraio, potrò ancora emettere fattura elettronica con data 31 gennaio o dovrò emetterla con la data del 9 febbraio?
La fatturazione differita per le prestazioni di servizi è disciplinata dall’articolo 21, comma 4, lettera a) del Dpr 633/72. Tale disposizione prevede che la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione a condizione che le prestazioni di servizio siano individuabili attraverso idonea documentazione. La norma e la prassi non hanno mai definito in cosa deve consistere tale idonea documentazione. Nel caso di specie, anche in relazione alla tipologia di servizio reso si ritiene che le email (ovviamente bisogna valutare il contenuto delle stesse) siano sufficienti a dimostrare l’esistenza della prestazione e l’esecuzione della stessa nei confronti dello specifico committente e quindi idonee per emettere la fatturazione differita. Se a tali email è possibile affiancare dei documenti prodotti da chi materialmente effettua la prestazione è sicuramente meglio. Per quanto riguarda l’emissione della fattura essa deve essere emessa con data 9 febbraio e deve concorrere alla liquidazione Iva del mese di gennaio entro il 16 di febbraio. 
BOLLO SULLA E-FATTURA
In caso prestazioni esenti, escluse o fuori campo Iva, ad esempio quelle in ambito sanitario, come viene applicato il bollo da 2 euro sulla fattura elettronica?
Per le fatture elettroniche l’imposta di bollo la deve assolvere il cedente/prestatore con le regole previste dal Dm 17 giugno 2014. In pratica, il cedente/prestatore dovrà valorizzare sul formato Xml della fattura l’apposito spazio e dovrà pagare l’imposta entro 120 giorni dalla conclusione del periodo d’imposta. Dunque non c’è più bisogno di apporre la marca da bollo. 
FATTURA NON TRASMESSA
Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente perderà la possibilità di detrarre l’Iva? Sarà comunque tenuto a pagare l’importo pattuito?
Se il fornitore non emette la fattura in elettronico, trasmettendola allo Sdi la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita Iva) non avrà in mano un documento fiscalmente corretto. Questo gli impone di richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica. Se non la riceve è obbligato ad emettere autofattura ex articolo 6, comma 8 del Dlgs 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l’Iva relativa. Sul piano civilistico dei pagamenti il documento non emesso elettronicamente, ma inviato in cartaceo o via email al cliente, costituisce comunque una richiesta di pagamento e quindi il cliente non sarà, per la sola assenza della fattura, esonerato dall’obbligazione. 
FIRMA DIGITALE
Per trasmettere le fatture elettroniche tramite lo Sdi, una Srl può usare una qualsiasi firma digitale o è necessaria la firma dell’amministratore o di persone opportunamente delegate?
Si premette che per trasmettere una fattura elettronica tra privati, a differenza di quanto accade per la trasmissione di fatture elettroniche alle pubbliche amministrazioni, non è necessario firmare digitalmente la fattura. Ovviamente può essere giuridicamente opportuno. Comunque se si vuole firmare le fatture la firma del rappresentante legale è sicuramente idonea. Dall’entrata in vigore del regolamento Eidas si può anche utilizzare un sigillo d’impresa. 
CONSOCIATE ESTERE
Come si devono comportare le consociate estere di un gruppo italiano, risiedenti in Paesi Ue nei quali non è ancora stata applicata la fattura elettronica, quando emettono fatture a società italiane?
Per le società estere non residenti e non stabilite in Italia non c’è alcun obbligo di emettere fatture elettroniche. Esse possono accreditarsi al SdI e possono, comunque, emettere fatture elettroniche. Il cessionario/committente è obbligato dal 1 gennaio 2019 a trasmettere una apposita comunicazione alle Entrate secondo le modalità previste dal provvedimento dell’Agenzia n.89757 del 30 aprile 2018 e le relative regole tecniche.
Fonte: Il sole 24 ore

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