LE ANNOTAZIONI SUCCESSIVE

Dalla registrazione assist per il protocollo
La fattura elettronica ridisegna in versione digitale la gestione dei processi di integrazione delle fatture, di inserimento del numero protocollo del registro Iva nella fattura passiva ovvero l’apposizione dei timbri sulle fatture oggetto di finanziamenti pubblici. 
Le predette procedure richieste, ai fini fiscali e contabili, dalla legislazione nazionale vengono realizzate con modalità diverse dalle imprese e determinano, se non realizzate correttamente l’applicazione di sanzioni. 
Proprio per evitare problemi ai contribuenti l’Agenzia con la circolare 13/E/2018 ha riaffrontato il problema, In particolare, l’Agenzia è intervenuta sul tema già nel 2005 con la circolare 45/E con cui ha affrontato il tema dell’integrazione degli acquisti intracomunitari; poi con la risoluzione 52/E/2010 per la gestione dei finanziamenti e dei timbri da apporre sulle singole fatture e con le risoluzioni 153/E/2000, 318/E/2007 e 46/E/2017 sulla gestione dei protocolli delle fatture passive. 
Le fatture passive 
Il passaggio alla fattura elettronica, almeno fino ad oggi, non consente di superare la regola imposta dall’articolo 25 del Dpr 633/72, di numerare progressivamente le fatture ricevute e di annotarle prima di esercitare il diritto alla detrazione. Questo adempimento nelle fatture cartacee viene assolto apponendo sulla fattura cartacea il numero di protocollo annotato nei registri Iva. Per le fatture elettroniche questo non è possibile perché il documento informatico per legge è immodificabile. L’agenza delle Entrate con a circolare 13/E/18 ha specificato che la soluzione al problema la ritroviamo risoluzione n 46/E/2017. In particolare sarà possibile attraverso un collegamento virtuale ad un altro documento che riporta i suddetti dati ovvero attraverso l’utilizzo di un protocollo di collegamento. 
La soluzione di Assosoftware 
Sul tema è intervenuta, con un comunicato stampa di ieri, Assosoftware che per semplificare le procedure ha sottolineato che il problema è, in ogni caso risolto, quando attraverso le informazioni riportate sulle fatture conservate e quelle annotate in contabilità è possibile una rintracciabilità biunivoca dei documenti quale ad esempio: la correlazione che esiste tra gli elementi già riportati in fattura (cedente/prestatore, data documento e numero documento) e annotati nei registri Iva ovvero utilizzando l’identificativo Sdi, il nome del file e l’Hash e riportando lo stesso nei registri ovvero riportando il protocollo Iva nei metadati conservati secondo le indicazioni dello standard SinCro.
L’integrazione 
La soluzione indicata dall’Agenzia di creare un nuovo documento allegato al precedente è sicuramente più funzionale per assolvere agli obblighi di integrazione della fattura (reverse charge) ovvero per l’apposizione dei timbri di utilizzo di finanziamenti pubblici. In effetti, l’utilizzo di un protocollo di collegamento e un link informatico assolvono perfettamente agli oneri richiesti dalle singole normative e sono facilmente riscontrabili in sede di controllo. Nel comunicato Assosoftware sottolinea che quanto proposto dall’Agenzia è una mera esemplificazione e i predetti adempimenti potrebbero essere assolti con la semplice registrazione contabile del documento integrato dandone evidenza sulle scritture contabili. 
Fonte: Il sole 24 ore autore A. Ma. B. Sa.

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