L’e-fattura riduce i tempi per i controlli fiscali

Benefici. Arriva il taglio dei termini per l’accertamento purché sia garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati oltre i 500 euro
All’obbligo di fattura elettronica si accompagna la riduzione dei termini di accertamento fiscale a condizione che venga garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro: attenzione però che, per beneficiare della riduzione biennale dei termini di controllo, se le vendite vengono certificate anche mediante corrispettivi, con il rilascio quindi di scontrini o ricevute, occorre esercitare l’opzione per memorizzare e trasmettere i corrispettivi all’agenzia delle Entrate installando i registratori telematici.
Una verifica delle modalità di certificazione delle vendite è quindi assolutamente consigliata per tutti i contribuenti, comprese, ad esempio, le imprese di produzione industriale che, pur non avendo punti vendita, con tutta probabilità gestiscono spacci aziendali o centri sportivi rilasciando certificazioni fiscali diverse dalla fattura.
La condizione essenziale per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, come accennato, consiste comunque nella tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. La soglia individuata a tal fine non è in linea né con la soglia di 30 euro stabilita dal decreto 24 gennaio 2014 (ora abbassata a 5 euro), ai fini dell’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito, né con il limite all’uso dei contanti fissato a fini antiriciclaggio in 2.999 euro.
L’articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007 stabilisce infatti la soglia entro la quale è possibile il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche. In particolare si vieta il trasferimento in parola quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3mila euro. Quest’ultimo limite è incrementato a 10mila euro per le operazioni intercorse con soggetti non residenti ed in particolare per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
Il rispetto della soglia è quindi il primo elemento da considerare per ottenere il beneficio della riduzione dei termini di accertamento.
Inoltre in presenza di corrispettivi, il contribuente dovrà gestire anch’essi in maniera telematica e dovrà esercitare l’apposita opzione entro il 31 dicembre.
Il quadro normativo e regolamentare per quanto riguarda i corrispettivi è, dunque, caratterizzato da un lato dall’obbligo imposto per le operazioni realizzate mediante distributori automatici e, dal 1 luglio 2018, per le cessioni di carburante da impianti stradali ad una elevata automazione; dall’altro dalla possibilità di esercitare un’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei soggetti che esercitano le attività di commercio al minuto.
Dal punto di vista operativo, è indubbio che la riduzione biennale dei termini di accertamento risulti bilanciata, sotto il profilo dei controlli, dalla disponibilità in tempo reale per l’amministrazione finanziaria dei dati delle operazioni attive e passive.
L’eventuale accesso ai dati di fatturazione disponibili sul Sistema di interscambio è sempre e comunque subordinato alla previa informativa inviata al contribuente circa l’avvio di una procedura di controllo.
Tuttavia la disponibilità dei dati non garantisce comunque ai verificatori di ricostruire necessariamente in maniera puntuale, ad esempio, il volume d’affari Iva, non conoscendo la percentuale di detrazione, il pro-rata applicato oppure le informazioni sulle autofatture emesse diverse da quelle di cui all’articolo 6, comma 8 del Dpr n. 471 del 1997, oppure i dati relativi agli acquisti effettuati da fornitori in regime di vantaggio o forfettario nonché da imprenditori agricoli i quali, sebbene destinatari di fatturazione elettronica, non sono obbligati all’emissione se non nei confronti delle pubbliche amministrazioni né le relative informazioni verranno in qualche modo comunicate all’amministrazione finanziaria dal 1° gennaio 2019.
Le attività contabili e gestionali delle imprese dovranno pertanto essere, se possibile, ancora più implementate, integrate ed automatizzate così da rispondere alle eventuali richieste del fisco in tempi rapidi, dovendo disporre e mettere a disposizione le informazioni che completano i dati delle fatture conosciuti dai verificatori.
Il sole 24 ore autore Alessandro Mastromatteo Benedetto Santacroce

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