L’emissione differita resta possibile ma con la data esatta

La retrodatazione è scorretta già oggi e lo rimarrà nel 2019
Per l’emissione della fattura differita, la fattura elettronica mette fuorigioco le prassi aziendali non conformi al dettato normativo e impone ai contribuenti una perfetta coincidenza tra il giorno di emissione e la data della fattura. 
Molti dei quesiti inviati al Sole 24 Ore negli ultimi giorni riguardano le modalità che il contribuente deve osservare per emettere una fattura differita (articolo 21, comma 4, del Dpr 633/72). In particolare, un lettore si chiede: «Dal 1° gennaio 2019 sarà possibile emettere una fattura elettronica differita con data diversa dal momento in cui la fattura è realmente emessa? Ad esempio sarà possibile il 15 febbraio 2019 emettere una fattura elettronica datata 31 gennaio, riferita ad una consegna di gennaio? Se non fosse possibile retrodatare la fattura, come si può inserire una fattura con data 15 febbraio, avente esigibilità nel mese di gennaio (data consegna), nella liquidazione Iva di gennaio 2019?»
Per rispondere alla domanda è necessario inquadrare bene il problema. In generale, l’obbligo della fattura elettronica non modifica in alcun modo la legislazione Iva preesistente. Tuttavia, l’introduzione tra fornitore e cliente del sistema d’interscambio (Sdi) rende evidenti alcune prassi che prima passavano per così dire sotto traccia. 
La fatturazione differita viene introdotta nel nostro ordinamento per semplificare la gestione della fatturazione del fornitore, proprio perché ci si rende conto che prestazioni effettuate verso un unico cliente sono generalmente fatturate dal fornitore in date prestabilite.
La norma di riferimento è l’articolo 21, comma 4, lettera a), citato in precedenza: secondo tale disposizione, per le cessioni di beni la cui consegna e spedizione risulta da documento di trasporto, nonché per le prestazioni di servizio individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nello stesso mese solare e nei confronti dello stesso cliente, in deroga alle regole di fatturazione immediata, può essere emessa una sola fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. 
Per quanto riguarda la registrazione di tale fattura e l’esigibilità della relativa imposta viene previsto (articolo 23, comma 1) che la fattura deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni. 
Queste regole applicate al caso prospettato dal lettore comportano che la fattura differita emessa il 15 febbraio 2019 dovrà essere datata 15 febbraio e dovrà concorrere con la liquidazione di gennaio, vale a dire il mese di effettuazione dell’operazione. 
È chiaro che la prassi seguita dall’impresa di retrodatare le fatture al 31 gennaio è una prassi che già oggi non è conforme al dettato normativo. E quindi non lo sarà neppure con la fattura elettronica. 
Rispondendo poi al secondo quesito, su come si possa emettere una fattura in un mese e far partecipare la fattura alla liquidazione del mese precedente, questo dipende dall’impostazione contabile e dal relativo gestionale. Molti gestionali sono in grado di gestire questa forma di liquidazione o attraverso causali specifiche o con la creazione di un sezionale. 
Fonte: Il sole 24 ore

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