Lo spettro del falso in bilancio per chi aderisce all’integrativa

I rischi per le società di capitali che autodenunciano maggiori imponibili
L’articolo 9 del Dl mette al riparo dai reati tributari non da quelli societari
I maggiori imponibili riportati nella integrativa speciale delle società di capitali potrebbero rappresentare una sorta di autodenuncia per l’accertamento dei reati di falso in bilancio ipotizzabili negli ultimi periodi di imposta.
La nuova norma 
L’articolo 9 del decreto fiscale (Dl n. 119 ieri in Gazzetta) fornisce copertura per i soli reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture false o altri artifizi. Ne consegue che gli interessati (tra cui le società di capitali) potranno integrare imponibili fino a 100mila euro senza conseguenze penali tributarie, a nulla rilevando che l’integrazione consegua a costi fittizi derivanti dall’inserimento in dichiarazione di fatture false o nuovi imponibili occultati con condotte idonee a configurare la dichiarazione fraudolenta con altri artifici.
Il falso in bilancio 
In occasione di queste integrazioni sarebbe dunque meglio verificare eventuali conseguenze sotto il profilo penale societario. Da giugno 2015 sono in vigore le nuove fattispecie di falso in bilancio applicabili a tutte le comunicazioni, relazioni e bilanci successivi a tale data. In sintesi, gli articoli 2621 e seguenti Codice civile sanzionano penalmente la consapevole esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico di fatti materiali rilevanti (comprese la valutazioni) non rispondenti al vero al fine di conseguire un ingiusto profitto. Nel caso in cui i fatti siano di lieve entità la reclusione da 1 a 5 anni è ridotta da 6 mesi a 3 anni. In caso di società quotate, a prescindere dall’entità dei fatti, la reclusione è aumentata.
La tesi della GdF 
Secondo la GdF (circolare 1/2018), l’occultamento di ricavi o l’ostensione gonfiata di costi possono generare contemporaneamente sia un bilancio d’esercizio, sia una dichiarazione dei redditi, mendaci. Tuttavia, il concorso implica il riscontro della sussistenza anche degli altri elementi costitutivi le due fattispecie penali: pertanto, laddove le false comunicazioni siano per un’esclusiva finalità fiscale, si dovrebbe configurare la sola frode fiscale. 
I rischi 
La nuova norma sulla integrativa speciale non fornisce alcuna copertura penale per queste fattispecie che potrebbero emergere dai nuovi imponibili. In presenza dell’inserimento, a posteriori, di ricavi non dichiarati o di costi fittizi imputati a conto economico il rischio concreto è che qualche Procura approfondisca le ragioni degli iniziali occultamenti. Ciò potrebbe verificarsi sia perché la Procura (come è già accaduto) non condividendo la tesi della GdF, ritenga sussistente il falso in bilancio, sia perché voglia verificare la sussistenza di finalità ulteriori che al tempo hanno determinato l’occultamento della base imponibile rispetto all’evasione fiscale.
Da notare, che il comma 10 dell’articolo 9 del decreto prevede che l’agenzia delle Entrate e altri organi dell’amministrazione concordino condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse. Nella relazione viene precisato che lo scopo di tale previsione è il potenziamento delle basi informative per il contrasto dell’evasione fiscale e dell’economia sommersa. Il rischio, in sostanza, è che l’integrativa della società di capitali possa risultare una sorta di autodenuncia.
Deve infine far riflettere che la norma sull’integrazione degli imponibili della precedente definizione (articolo 8 della legge 289/2002) prevedesse la non punibilità per i delitti di falso in bilancio se commessi per eseguire od occultare i reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.
Fonte: il sole 24 ore autore Laura Ambrosi Antonio Iorio

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