Non punibili solo i reati di dichiarazione fraudolenta

Con la dichiarazione integrativa speciale scatta la non punibilità per i soli reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di falsi documenti e con altri artifici. Si rischia invece la reclusione fino a sei anni se le attività oggetto di integrazione hanno provenienza differente da tali delitti, mentre restano punibili tutte le altre fattispecie illecite tra cui il riciclaggio. Sono questi, in sintesi, gli aspetti penali della presentazione dell’integrativa speciale che, a ben vedere, potrebbero presentare qualche spiacevole sorpresa ai contribuenti interessati.La norma si limita a prevedere: 
la sanzione da 18 mesi a sei anni (già introdotta qualche anno fa per le false informazioni e documenti in sede di voluntary disclosure) per coloro che fanno emergere attività, denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dalle due dichiarazioni fraudolente (articoli 2 e 3 del Dlgs 74/2000); 
comunque la punibilità per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio e possesso ingiustificato di valori (articolo 12 quinquies del Dl 306/92).
Così chi si avvarrà del nuovo istituto, per far emergere costi dedotti da fatture false o nuovi imponibili al tempo occultati con condotte idonee a configurare la dichiarazione fraudolenta con altri artifici, non sarà penalmente perseguibile (sempre entro i limiti di quanto integrato).
Il delitto di dichiarazione infedele non viene citato in quanto dai maggiori imponibili integrabili (massimo 100mila euro) non può mai scaturire una imposta al tempo evasa avente rilevanza penale (150mila euro).
Per coloro che integrano imponibili, non derivanti da evasione fiscale ma da altri illeciti penali (truffe, appropriazione indebite eccetera) non solo resta la punibilità per i reati a suo tempo commessi, ma scatta la sanzione penale da 18 mesi a sei anni.
Più delicata, invece, l'integrazione da parte di società di capitali. La norma infatti non fornisce alcuna copertura penale per i reati societari che potrebbero “emergere” dai nuovi imponibili. Tale integrazione (determinata da ricavi a suo tempo non imputati a conto economico o da costi inesistenti) comporta che il bilancio presentato al tempo contenesse dati e informazioni non veritiere. Questa circostanza potrebbe avere rilevanza penale sia perché alcune Procure non condividono la tesi secondo cui non è ipotizzabile il falso in bilancio se finalizzato esclusivamente a evadere le imposte, sia perché, da successive indagini, potrebbero emergere finalità differenti o concorrenti all'evasione fiscale. 
Anche l'espressa previsione della punibilità delle condotte di riciclaggio merita, infine, qualche riflessione. 
Al delitto di fatture false (sanato se dichiarate, non sanato se emesse), potrebbero infatti correlarsi somme di cui, al tempo, è stata ostacolata la provenienza o impiegate in attività economiche, configurandosi astrattamente così la condotta di riciclaggio o reimpiego. 
In ogni caso, essendo esclusa la non punibilità, occorrerà comprendere gli obblighi di segnalazione in capo ai professionisti che presenteranno le integrative. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Antonio Iorio

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