Comunicazione liquidazioni periodiche IVA 2018: guida al ravvedimento in caso di errori

Entro il 30 novembre occorre trasmettere il modello LIPE riferito al terzo trimestre 2018, ossia la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA del trimestre luglio-settembre 2018. L'omessa comunicazione o l'invio incompleto dei dati comporta l'applicazione della sanzione da 500 a 1.000 euro: analizziamo le possibili ipotesi di ravvedimento.
A decorrere dal 1° gennaio 2017, nell’ambito delle misure di contrasto all’evasione in materia di IVA, il DL 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha introdotto alcuni nuovi adempimenti comunicativi; si tratta, in particolare, della comunicazione telematica dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA (articolo 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122).
La trasmissione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA - c.d. modello LIPE - deve essere effettuata con le seguenti scadenze:
entro il 31 maggio - primo trimestre
entro il 16 settembre - secondo trimestre
entro il 30 novembre - terzo trimestre
entro il 28 febbraio 2019 - quarto trimestre
L'adempimento coinvolge tutti i soggetti passivi IVA, ad eccezione di quelli esclusi dall'obbligo di trasmissione della dichiarazione annuale IVA o dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta (si pensi, ad esempio, ai soggetti che applicano il regime forfettario).
In caso di omissioni, di invio di dati incompleti o nell'ipotesi di infedele comunicazione dei dati, l'art. 11, co. 2-ter del D.Lgs. 471/1997 prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro; l'importo della sanzione è ridotta alla metà, ovvero da 250 euro a 1.000 euro, in caso di invio dei dati corretti entro i 15 giorni successivi alla scadenza.
Ipotesi di ravvedimento
Con la Risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472, trova applicazione anche per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA in quanto trattasi di un adempimento propedeutico alle dichiarazioni IVA.
Come noto, il ravvedimento consente al contribuente di versare una sanzione ridotta seconda la tempestività della correzione: nel caso in cui la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa, incompleta o errata. L'obbligo di ritrasmettere la comunicazione viene meno, invece, laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione. In altri termini, se con la dichiarazione annuale IVA sono inviati, integrati o corretti i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (da 500 a 2.000 euro), eventualmente ridotta con ravvedimento.
Nel caso in cui con la dichiarazione annuale le irregolarità non sono state sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione IVA integrativa, versando la sanzione di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 471/1997, eventualmente ridotta con ravvedimento, oltre a quella prevista per il modello LIPE errato (o omesso), di cui al più volte citato articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il versamento spontaneo.
Così, ad esempio, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia omesso di comunicare la liquidazione periodica relativa al primo trimestre 2018, in scadenza al 31 maggio 2018, lo stesso dovrà effettuare i seguenti versamenti, distinti a seconda della tempestività della regolarizzazione:
ravvedimento entro il 15 giugno 2018 - deve assolvere all’obbligo comunicativo e versare euro 27,78 euro - sanzione ridotta di 250 euro, ridotta ulteriormente a 1/9, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472/1997;
ravvedimento entro il 31 luglio 2018, ossia entro 90 gg dalla scadenza originaria - deve assolvere all’obbligo comunicativo e versare 55,56 euro - sanzione base di 500 euro, ridotta ulteriormente a 1/9, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472/1997;
ravvedimento entro il 30 aprile 2019, ossia entro il termine della dichiarazione IVA - se nella dichiarazione IVA 2019 vengono correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve versare solo 62,50 euro - sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997;
ravvedimento entro il 10 settembre 2019, ossia oltre il termine della dichiarazione IVA (30 aprile 2019) - se nella dichiarazione IVA 2019 non vengono riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve presentare una dichiarazione IVA integrativa versando la relativa sanzione a cui si aggiunge il versamento di 71,43 euro - sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. b-bis), del D.Lgs. n. 472/1997.
Fonte: Consulenza Buffetti autore Dimitri Simone

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