Fattura eletronica. Gli «altri dati» nei campi facoltativi

Oltre ai dati obbligatori della fattura, previsti dalla normativa Iva, e all’indirizzo telematico del cessionario o del committente (codice destinatario e Pec, per i quali si rimanda alla tabella a lato), vi sono molte altre informazioni obbligatorie da indicare nelle fatture elettroniche, derivanti dal Codice civile, dalla normativa sugli esportatori abituali, sugli imballaggi, sui trasporti, sulle accise e sulle cessione di prodotti agricoli e alimentari. Se le istruzioni alla compilazione del file xml non riportano una specifica indicazione di dove indicare questi dati (allegato A al provvedimento 30 aprile 2018), si ritiene corretto il loro inserimento nel blocco «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi».
Pubblicità in fattura
Le società iscritte al Registro delle imprese devono indicare nel macroblocco «CedentePrestatore» della fattura elettronica la sigla della provincia del Registro delle imprese dove sono iscritte (elemento Ufficio) e il numero di repertorio (elemento NumeroRea). Le Spa, le Sapa e le Srl devono indicare anche il capitale sociale effettivamente versato e risultante dall’ultimo bilancio (elemento CapitaleSociale). Solo le Spa e le Srl devono indicare se sono a socio unico (inserendo Su nell’elemento SocioUnico) o se vi è una pluralità di soci (Sm). Poi, va specificato se la società è in stato di liquidazione (Ls nell’elemento StatoLiquidazione) o se non lo è (Ln). Tutti questi dati sono obbligatori anche oggi nella fattura non xml, in base all’articolo 2250 del Codice civile.
Le società dovrebbero anche indicare in fattura «la società o l’ente, alla cui attività di direzione e coordinamento» sono soggette (articolo 2497 bis del Codice civile), ma l’allegato A al provvedimento 30 aprile 2018 non dà indicazioni specifiche di dove inserire questo dato, quindi dovrebbe essere possibile utilizzare l’elemento «Causale» del macroblocco «Dati Generali» ovvero «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi».
Lettere d’intento
Lo stesso problema viene sollevato da chi emette fatture senza Iva a esportatori abituali, il quale deve indicare nella fattura (oltre al regime di non imponibilità Iva dell’articolo 8, comma 1, lettera c del Dpr 633/1972, nell’elemento «RiferimentoNormativo» del macroblocco «DatiBeniServizi») anche gli estremi della relativa dichiarazione d’intento, cioè la data, il numero progressivo e quello di protocollo della dichiarazione d’intento. Anche in questo caso, dovrebbe essere corretto l’utilizzo dell’elemento «Causale» del macroblocco «Dati Generali» (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore, si veda il servizio del 13 novembre 2018) ovvero «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi».
Conai e cessione di prodotti
Lo stesso dovrebbe valere per:
la dicitura «contributo ambientale Conai assolto», previsto nelle cessioni di imballaggi successive alla prima, per quei soggetti che non hanno l’obbligo di dichiarare e versare il contributo al Conai, ma che sono comunque tenuti a pagare quello esposto in fattura dai loro fornitori di imballaggi (Dpcm 31 marzo 1999, regolamento Conai);
la dicitura «assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», che deve essere inserita nei ddt e nelle fatture, se questi vengono integrati con tutti gli elementi richiesti dal suddetto articolo 62 («la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento»), al fine di evitare di stipulare in forma scritta i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca De Stefani

Commenti