Fattura elettronica stop al protocollo per chi riceve

Il documento che entra nello SdI è già identificato in modo univoco
È cancellato l’obbligo di inserire nella fattura passiva ricevuta il numero di protocollo progressivo, anche se è interesse del fisco e dell’operatore mantenere evidenza della loro progressiva registrazione. Questa semplificazione, chiesta da più parti, è stata resa possibile dall’introduzione della fattura elettronica. L’adempimento dell’integrazione in fattura del numero di protocollo attribuito tramite l’annotazione del documento nel registro delle fatture d’acquisto è stato cancellato perché la fattura elettronica, al momento in cui entra nel sistema di interscambio dell’agenzia delle Entrate, è identificata in modo univoco dal sistema e le viene attribuito un numero identificativo. 
La problematica che si poneva con le fatture elettroniche è che il documento che il cessionario/committente riceve dallo SdI è statico e immodificabile. Questa condizione del documento imponeva ai contribuenti di provvedere con una specifica procedura informatica o con la stampa di un documento compilato ad hoc, nel quale fossero riportati i dati univoci delle fatture. 
La relazione all’articolo 13 del Dl 119/2018 specifica però che solo per le fatture elettroniche inviate tramite il sistema d’interscambio, il numero di protocollo apposto sulla fattura elettronica soddisfa automaticamente l’adempimento. Da ciò si evince che il contribuente deve, almeno per le fatture ricevute su carta, mantenere evidenza della loro progressione. Questo risultato si può ottenere continuando in modo tradizionale ad annotare il numero progressivo riportato nel registro degli acquisti ovvero annotando nel registro degli acquisti un dato univoco già contenuto nella fattura. o ancora creando un protocollo che, basandosi su una rigida procedura, mette in collegamento diretto la fattura e il numero progressivo di registrazione. 
Su questo problema è intervenuta l’Assoftware, precisando che la questione è risolta quando attraverso le informazioni riportate sulle fatture conservate e quelle annotate in contabilità è possibile una rintracciabilità biunivoca dei documenti quale, ad esempio: la correlazione che esiste tra gli elementi già riportati in fattura (cedente/prestatore, data documento e numero documento) e annotati nei registri Iva ovvero utilizzando l’identificativo SdI, il nome del file e l’Hash e riportando lo stesso nei registri ovvero riportando il protocollo Iva nei metadati conservati secondo le indicazioni dello Standard SinCro.
Fonte: Il sole 24 ore

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