Fatture elettroniche immediate con più tempo ma data doppia

Per l’emissione previsti a regime 10 giorni, ma serve il giorno dell’operazione
Le regole transitorie puntano ad attutire l’impatto delle novità
L’emissione della fattura immediata, che con l’avvento della e-fattura ha sollevato molti problemi applicativi, trova le prime soluzioni normative per rendere più semplice l’adempimento. Il decreto 119/2018 prevede:
un regime transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2019; 
una nuova regola generale che partirà dal 1° luglio 2019 e consentirà un’emissione ritardata di 10 giorni della fattura immediata. 
l’adeguamento dei termini per la registrazione delle fatture. 
Il regime transitorio 
Il legislatore, pur non volendo concedere una proroga, offre agli operatori che al 1° gennaio 2019 non saranno ancora in grado di emettere le fatture elettroniche la possibilità di emetterle in ritardo. In particolare, il contribuente potrà emetterle tardivamente senza sanzioni se le emetterà entro la liquidazione relativa al momento di effettuazione dell’operazione
Al contrario, prevede l’applicazione di una sanzione al 20%, se l’emissione è ritardata alla liquidazione successiva. Un contribuente mensile che effettua un’operazione il 5 gennaio 2019, potrà emettere la fattura elettronica entro il 16 febbraio senza applicazione delle sanzioni ex articolo 6 del Dpr 633/1972. Lo stesso contribuente se, con lo stesso momento di effettuazione emette la fattura entro il 16 marzo, pagherà le sanzioni ex articolo 6 nella misura del 20%. Questo regime transitorio durerà fino al 30 giugno. 
Fattura immediata 
Con una regola generalizzata che decorre dal 1° luglio 2019 il legislatore tenta di risolvere i problemi creati dall’attuale normativa che prevede l’emissione delle fatture entro le 24 del giorno di effettuazione dell’operazione. È stato previsto un margine massimo di 10 giorni, tra il momento di effettuazione dell’operazione e il momento di emissione della fattura
Se un prestatore riceve un pagamento per servizi resi il 28 agosto 2019, potrà emettere la fattura entro il 7 settembre. Ovviamente dovrà liquidare l’imposta entro il 16 settembre. Per questo l’articolo 11 del Dl 119/2018 prevede che nel caso in cui il momento di effettuazione non coincida con il giorno di emissione della fattura, la fattura dovrà riportare anche il giorno di effettuazione dell’operazione. 
Fattura differita 
Per la fatturazione differita, invece, non cambia niente, ma le imprese dovranno abbandonare il diffuso malcostume di “retrodatare” le fatture al 31 del mese precedente. 
Le fatture collegate, per le cessioni, al Ddt (o per le prestazioni di servizio, a una documentazione idonea a dimostrare l’identità dei soggetti tra cui sono avvenute le prestazioni), possono essere emesse entro il 15 del mese successivo all’effettuazione.
La registrazione delle fatture 
Per le fatture immediate e per quelle differite la registrazione deve avvenire entro lo stesso termine, cioè entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione ma con riferimento allo stesso mese di effettuazione. Al contrario per le triangolari interne le fatture emesse potranno essere registrate entro il 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al mese stesso. Per queste ultime operazioni, è confermato lo slittamento in avanti del termine di liquidazione dell’imposta.
Le nuove regole sulla registrazione, in vigore dal 24 ottobre, influenzeranno la liquidazione del mese di ottobre (entro il 16 novembre).
Fonte: Il sole 24 ore autore Benedetto Santacroce

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