REGIME PER CASSA Riporto perdite per i semplificati

Le perdite delle imprese minori in regime di contabilità semplificata si potranno portare in diminuzione dei redditi degli anni successivi. Il recupero sarà possibile anche per le perdite subìte nel periodo d’imposta 2017. Lo prevede una norma contenuta nelle bozze del disegno di legge di Bilancio per il 2019, che pone così rimedio a una svista del legislatore, che escludeva il riporto delle perdite nel regime di contabilità semplificata per cassa.
La nuova norma dà perciò seguito all’impegno del Governo che, a seguito di un’interrogazione parlamentare presentata dagli onorevoli Pagano e Centemero il 20 settembre 2018, si era «proposto di intervenire… introducendo una norma correttiva che, in caso di perdite, consenta il riporto delle stesse negli anni successivi». Dal 2017, il regime di contabilità semplificata prevede la deduzione integrale delle rimanenze finali nel primo anno in cui si applica il criterio di cassa. In questo caso, nella stragrande maggioranza delle imprese commerciali, si è determinata una chiusura in perdita che, in base alla norma vigente, non poteva essere riportata negli anni successivi.
La nuova norma, che ha per titolo «Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef», apporta delle modifiche all’articolo 8 («Determinazione del reddito complessivo») del Tuir.
Essa stabilisce che le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all’80% dei relativi redditi conseguiti in tali periodi d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Inoltre le perdite delle «imprese minori»:
del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40 e al 60% degli stessi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% degli stessi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
Le perdite del 2017, per la parte non compensata, nella versione previgente le modifiche, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:
nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore al 40% degli stessi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% degli stessi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
Fonte: Il sole 24 ore autori Salvina Morina Tonino Morina

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