Registro obbligatorio per gestire le deleghe sulla fattura elettronica

Quattro passaggi a carico degli intermediari abilitati per accedere ai servizi
Comunicazione all’Agenzia operativa entro 2 giorni dall’avvenuta ricezione
Disponibile dal 5 novembre per gli intermediari abilitati che hanno presentato per i propri clienti la dichiarazione Iva nel 2018 la delega massiva per ottenere l’abilitazione ai servizi relativi alla fattura elettronica offerti dall’agenzia delle Entrate nell’area del proprio sito web «fatture e corrispettivi»; al contrario, per la delega individuale on line (o meglio puntuale) bisognerà attendere il 30 novembre 2018; infine per gli intermediari abilitati che non hanno presentato la dichiarazione Iva nel 2018 possibile l’invio on line con una procedura specifica con invio della delega via pec. 
Per tutti obbligo di conservazione delle deleghe conferite dai clienti e predisposizione di un apposito registro cronologico con indicazione del numero progressivo e della data della delega conferita dei dati di identificazione fiscale del cliente e degli estremi del documento d’identità. 
Questo è quanto si evince dal provvedimento n. 291241/2018 del 5 novembre dell’agenzia delle Entrate (si veda il Sole 24 Ore di ieri), dalle relative specifiche tecniche e dai nuovi moduli approvati per l’attivazione dei servizi on line della fattura elettronica. 
Il processo di delega massiva 
La prima mossa che gli intermediari devono fare per fornire ai propri clienti un sevizio di fattura elettronica, oltre che per adempiere agli obblighi ad essa connessi è sicuramente ottenere dai propri clienti una delega specifica (diversa da quella prevista per il cassetto fiscale) per operare per loro nell’area riservata alle partite Iva dell’agenzia delle Entrate denominata «fattura e corrispettivi». 
Vediamo le tappe per ottenere questo primo risultato.
1. Rilascio della delega da parte del cliente 
Il cliente deve rilasciare: il modulo di delega approvato dal citato provvedimento dell’agenzia delle Entrate, con indicazione della tipologia di servizi delegati e copia del documento di identità del delegante.
2. Predisposizione di un registro cronologico delle deleghe 
I documenti acquisiti devono essere numerati e annotati giornalmente in un apposito registro cronologico. Nel registro vanno annotati il numero progressivo e la data della delega, il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante e gli estremi del documento d’identità del delegante. La predisposizione del registro cronologico implica la conservazione dei singoli moduli e dei relativi documenti d’identità per un controllo successivo da parte dell’agenzia delle Entrate.
3. Individuazione dati essenziali e prova del conferimento 
È necessario individuare i dati dichiarativi essenziali da inviare all’Agenzia per provare che la delega è stata conferita. In particolare sulla dichiarazione Iva 2018 (campo 1) – VE50 – volume d’affari; (campo 2) – VL32 – Iva a debito; (campo 3) – VL33, colonna 1 – Iva a credito.
4. Comunicazione telematica all’agenzia delle Entrate 
Il contenuto della delega è fissato dal punto 6.1 del provvedimento n. 291241. La stessa deve essere trasmessa all’Agenzia entro 90 giorni dalla sottoscrizione del modulo da parte del cliente
Per evitare lo scarto del file procedere con l’utilizzo del software di controllo fornito dall’Agenzia e verificare prima di inviare il file gli errori bloccanti indicati nelle specifiche tecniche 
La delega massiva è efficace entro 2 giorni dal ricevimento della comunicazione telematica da parte dell’agenzia delle Entrate e, in via automatica, ha durata di 2 anni dalla data di conferimento. 
Fonte: il sole 24 ore autore Alessandro Mastromatteo Benedetto Santacroce

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