Rottamazione in corso: regolarizzare tutte le rate a dicembre

accertamento
L’avviso non ancora firmato è fuori dalla procedura
Ho un accertamento in corso per il 2015 che ancora non mi è stato notificato: attendo risposta a giorni. Posso rientrare nella definizione agevolata?
Il decreto fiscale prevede la definizione di atti già consegnati o notificati al contribuente ovvero impugnati dinanzi alla giustizia tributaria. Nella specie, salvo non sia stato notificato un Pvc, va esclusa la possibilità di definire la posizione, poiché manca una pretesa avanzata dall’agenzia delle Entrate.
rottamazione in corso
Da regolarizzare a dicembre tutte le rate in scadenza
La rottamazione-bis, in caso di cartelle antecedenti il 2016, prevedeva tre rate, il 31 ottobre 2018, il 30 novembre 2018 e il 28 febbraio 2019. Per avvalersi della rottamazione-ter è necessario pagare entro il 7 dicembre la sola rata che scade il 31 ottobre?
Il comma 21 dell’articolo 3 del Dl 119/2018 prevede la proroga al 7 dicembre 2018 dei termini già fissati a luglio, settembre e ottobre 2018 per il pagamento delle rate dovute ai fini della rottamazione-bis. Pertanto, il 7 dicembre 2018 dovranno essere pagate tutte le rate ancora dovute ai fini della definizione (non solo quella che scade a ottobre 2018). Il pagamento al 7 dicembre 2018 di queste rate consentirà al contribuente di beneficiare automaticamente del versamento delle somme residue in dieci rate semestrali di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi al tasso legale dello 0,3% annuo.
definizione della lite Esclusa dalla sanatoria l’adesione già rateizzata
Un accertamento con adesione è stato sottoscritto il 2 ottobre 2018, con versamento della prima rata avvenuto il 22 ottobre 2018, ultimo giorno disponibile. È possibile, relativamente alle successive rate, procedere al pagamento delle sole imposte definite, senza sanzioni e interessi?
La norma prevede che possano essere perfezionate le adesioni già sottoscritte al 24 ottobre 2018 attraverso il pagamento entro 20 giorni delle sole imposte, senza interessi e sanzioni. Ne consegue che le adesioni già perfezionate, per le quali si sta quindi pagando ratealmente la somma definita (come nel caso del quesito), sono escluse dalla pace fiscale.
controversia pendente
La mancata costituzione in appello non frena la pace
Una contribuente ha vinto in Ctp contro l’agenzia delle Entrate. La sentenza è stata depositata presso la Commissione tributaria il 9 gennaio 2017. L’agenzia delle Entrate il 4 luglio 2017, entro il termine dei sei mesi del deposito della sentenza, ha notificato l’atto di appello alla contribuente. Quest’ultima ad oggi non si è ancora costituita in secondo grado e ancora non c’è stato il processo presso la Commissione tributaria regionale.
Si chiede se la contribuente, pur non essendosi costituita in secondo grado, possa fruire della chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando il 50% in termini di imposta e non pagando nulla in termini di sanzioni e interessi.
L’articolo 6, comma 1, del Dl 119/2018 consente di definire in via agevolata le controversie tributarie pendenti in cui è parte l’agenzia delle Entrate, che hanno a oggetto atti impositivi. La definizione avviene su domanda del soggetto che ha proposto il ricorso in primo grado o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. La mancata costituzione del contribuente nel giudizio d’appello promosso dall’Agenzia, non fa venir meno la pendenza della controversia in secondo grado. Pertanto, poiché l’Agenzia è risultata soccombente nell’unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa alla data di entrata in vigore del decreto, il contribuente può definire la lite con il pagamento della metà del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
responsabilità solidale
Srl cessata, si può definire anche la posizione del socio
L’agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamento a carico di una Srl e del socio. Pur essendo la società cessata ben prima dell’emissione degli avvisi di accertamento, il socio ha impugnato anche quelli a carico della società, oltre a quelli a proprio carico. I giudici della Ctp hanno riunito i ricorsi, che sono stati respinti, condannando i ricorrenti (Srl e socio) al pagamento in solido delle spese. La sentenza è stata depositata ai primi di settembre 2018 e non notificata: i termini per la presentazione dell’appello sono quindi pendenti.
Può essere definito mediante chiusura della lite pendente il solo accertamento emesso a carico del socio? Le spese di soccombenza di lite relative al primo grado restano escluse dalla definizione agevolata? Nel caso in cui venisse presentato appello (solo da parte del socio o di entrambi) e lo stesso fosse accolto in tempi compatibili con la chiusura delle liti, il contribuente avrebbe diritto a pagare il 20% anziché il 100% delle imposte, oppure conta l’esito processuale alla data di entrata in vigore del Dl 119/2018?
Alla prima domanda va data risposta positiva, per cui può essere definita la controversia relativa alla posizione del socio: come previsto dall’articolo 6, comma 8, del Dl 119/2018, per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
Per quanto riguarda la seconda domanda, in caso di definizione non è previsto alcun annullamento delle spese di giudizio cui il contribuente sia stato condannato, tanto più che, a norma dell’articolo 46, comma 3, del Dlgs 546/92, in caso di definizione delle pendenze tributarie le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
Per quel che concerne l’ultimo quesito, nell’ipotesi prospettata dal lettore l’eventuale sentenza favorevole in appello sarebbe ininfluente: come disposto dal comma 2, articolo 6 del Dl fiscale, la pronuncia favorevole al contribuente, rilevante ai fini della quantificazione delle somme dovute, deve essere intervenuta entro la data di entrata in vigore del decreto (e cioè il 24 ottobre 2018).
i termini
Definibile l’avviso per il 2013 notificato il 16 ottobre
Un accertamento sui redditi 2013 notificato il 16 ottobre 2018 rientra nelle previsioni del Dl 119/2018? Se sì, è previsto il pagamento della sola imposta accertata?
L’avviso di accertamento in questione rientra nel comma 1 dell’articolo 2 del Dl 119/2018. È possibile definirlo con il pagamento delle sole imposte senza sanzioni, interessi e accessori.
la dilazione
Atto definitivo e rateizzato: resta fuori dal condono
Gli avvisi di accertamento notificati nel 2017, di cui si stanno già pagando le rate trimestrali, possono beneficiare della cancellazione di interessi e sanzioni?
Se si tratta di atti definitivi (cioè non vi è pendenza di giudizio) non è possibile alcuno stralcio di sanzioni e interessi, in quanto non è ammessa la definizione.
enti locali
Definzione limitata agli atti emessi dalle Entrate
Il 10 ottobre di quest’anno ho ricevuto un avviso di accertamento per il mancato pagamento dell’acconto Imu, anno 2013. Posso accedere alla pacificazione versando le sole imposte senza sanzioni e interessi? Oppure il tutto viene cancellato in automatico?
La risposta, purtroppo, è negativa. La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall’articolo 2 del Dl 119/2018 è limitata ai soli atti emessi dall’agenzia delle Entrate.
gli accordi con il fisco
La conciliazione giudiziale blocca la sanatoria
In caso di conciliazione, sia giudiziale che a seguito di adesione, in cui il contribuente comincia a pagare le prime rate stabilite e poi invece non versa le successive – e ancora non si è in presenza di un’iscrizione a ruolo o una cartella esattoriale – è possibile aderire al condono? O questa facoltà è esclusa dal decreto fiscale?
La norma prevede che possano essere perfezionate le adesioni già sottoscritte al 24 ottobre 2018, attraverso il pagamento entro 20 giorni delle sole imposte, senza interessi e sanzioni. Ne consegue che le adesioni già sottoscritte e perfezionate, per le quali si sta pagando ratealmente la somma definita, sono escluse dalla pace fiscale. Con riferimento alla conciliazione giudiziale, che a differenza dell’accertamento con adesione si perfeziona con la mera sottoscrizione, il pagamento rateale già iniziato, a maggior ragione, si ritiene comporti l’esclusione dalla possibilità di aderire alla definizione delle controversie pendenti; il legislatore, però su questo aspetto non ha chiarito.
Al contrario, nell’ipotesi di istanza di conciliazione giudiziale depositata dal contribuente o dall’agenzia delle Entrate, ma non ancora perfezionata dalla sottoscrizione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento, il contribuente potrebbe rinunciare e procedere con il deposito di un’istanza di definizione presso la Commissione tributaria competente.
la controversia «aperta»
Primo grado ancora da notificare: sì alla chiusura
Un contribuente ha perso in primo grado con sentenza depositata il 19 settembre 2018. Ad oggi non sono trascorsi i termini per il ricorso in Commissione regionale e la sentenza non è stata notificata da parte dell’agenzia delle Entrate. Può il contribuente aderire alla sanatoria? In caso di risposta affermativa, deve pagare le sole imposte senza sanzioni ed interessi?
La risposta è affermativa. Il contribuente, dunque, potrà aderire alla sanatoria versando l’intero valore della controversia, il quale, come previsto dall’articolo 12, comma 2, del Dlgs 546/92, è pari alle sole imposte.
atti separati
La contestazione di sanzioni non può essere definita
Un contribuente ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento il 7 settembre 2018. Le sanzioni relative a quanto recuperato in termini di imposta con l’avviso di accertamento non sono contenute nell’avviso di accertamento stesso, ma sono state inserite in un atto di costatazione notificato anch’esso il 7 settembre 2018. Il contribuente può definire l’avviso di accertamento entro il 23 novembre 2018 (30 giorni dalla data di entrata del decreto), ottenendo lo sconto in termini di sanzioni e interessi, anche se le sanzioni non sono incluse nell’avviso di accertamento, ma sono notificate con atto di costatazione separato?
Attualmente non sono previste definizioni agevolate per gli atti di contestazione di sole sanzioni, per i quali non penda un contenzioso tributario; in quest’ultimo caso, invece, sarebbe eventualmente possibile accedere alla definizione agevolata delle liti pendenti (articolo 6 del Dl 119/2018).
omessi versamenti
L’avviso bonario è escluso dal condono
Posso avvalermi delle definizione agevolata (articolo 2) per un avviso bonario per omesso versamento Iva notificato nel aprile 2017 e che sto pagando in 20 rate trimestrali comprensive di sanzione e interessi?
L’articolo 2 del decreto 119/2018 non contiene alcun riferimento agli avvisi bonari e pertanto attualmente sembrano essere esclusi dalla definizione.
Fonte: Il sole 24 ore

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