Sulle e-fatture il bollo sarà solo virtuale: pagamento a consuntivo con F24

Fatture elettroniche con bollo virtuale. È questa la sintesi di quanto previsto dal Dm 17 giugno 2014.
La regola si applica ai documenti elettronici relativi alle operazioni esenti, non imponibili, escluse o fuori campo Iva, di importo superiore a 77,47 euro: il bollo si assolve tramite modello F24 (codice tributo 2501, approvato dalla risoluzione 106/E del 2014).
Il cedente/prestatore dovrà valorizzare nel tracciato Xml della fattura gli appositi spazi («BolloVirtuale» e «ImportoBollo») e procedere al versamento entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio di riferimento, e cioè entro il 30 aprile dell’anno successivo o 29 aprile per gli anni bisestili, dopo avere calcolato quanto complessivamente dovuto per tutte le fatture elettroniche emesse durante l’anno.
L’F24 precompilato
A breve sarà implementato un nuovo servizio gratuito, messo a disposizione dall’agenzia delle Entrate, che consentirà di ottenere un modello F24 precompilato e di procedere al pagamento dell’imposta. Come chiarito dall’Agenzia in occasione dell’incontro presso la Fondazione Inarcassa il 7 dicembre scorso, a seguito della valorizzazione dei campi relativi al blocco «DatiBollo» verrà acquisita tra le informazioni fiscalmente rilevanti e gestita in modalità privata l’informazione relativa al bollo (non potrà essere invece gestito l’intero file che potrà essere visionato solo dall’utente o dal suo intermediario, né potrà essere visionata dall’Agenzia la descrizione del file stesso). 
Il servizio permetterà non solo di avere automaticamente l’F24 precompilato con l’importo complessivo del bollo da versare, ma anche un file Excel che mostrerà al contribuente tutte le fatture con i corrispondenti bolli dichiarati. Se la verifica del calcolo, contenuto nel file «promemoria» con tutti i singoli bolli, sarà positiva, si potrà procedere al versamento automatico.
I documenti su carta e in Pdf 
Per le fatture cartacee, invece, l’imposta di bollo viene assolta mediante la modalità tradizionale con apposizione del contrassegno telematico cartaceo sul documento emesso oppure secondo la modalità virtuale con autorizzazione preventiva della Dre. 
Anche la semplice fattura in Pdf, predisposta con l’ausilio di mezzi informatici e inviata per e-mail, rientra nel regime appena descritto dato che non possiede i requisiti previsti dal Dm 17 giugno 2014 e non può essere considerata quale documento informatico rilevante ai fini fiscali: pertanto, va assimilata a un documento cartaceo.
Ai sensi dell’articolo 15 del Dpr 642 del 1972, la marca da bollo può essere assolta in modo virtuale a seguito di una domanda preventiva di autorizzazione da presentare all’ufficio delle Entrate competente. In questa sede occorrerà indicare il numero stimato di atti e/o documenti emessi/ricevuti nel corso dell’anno, per i quali si richiede l’autorizzazione. 
Nel caso in cui l’ufficio rilasci l’autorizzazione, sulla fattura dei soggetti “abilitati” andrà riportata in modo chiaramente leggibile la dicitura «imposta di bollo assolta in modo virtuale ex articolo 15 del Dpr 642 del 1972», oltre agli estremi della relativa autorizzazione. 
La liquidazione 
L’ufficio preposto liquiderà poi l’imposta dovuta fino al 31 dicembre dell’anno considerato in via provvisoria, suddividendola in rate bimestrali uguali. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una volta comunicato l’effettivo numero di documenti emessi nell’anno precedente, si procederà alla liquidazione definitiva a consuntivo dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per l’anno di riferimento e per la liquidazione provvisoria dell’anno in corso.
Tuttavia, come chiarito dalla circolare 16/E del 2015, questa modalità non si applica alle fatture elettroniche e più in generale ai documenti elettronici rilevanti ai fini fiscali. Infatti, per le fattispecie regolamentate dal Dm citato, il pagamento dell’imposta di bollo non richiede la preventiva autorizzazione né gli altri adempimenti previsti dagli articoli 15 e 15-bis del Dpr 642, ma va effettuato telematicamente utilizzando il modello F24 in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
La pubblica amministrazione 
A completare il quadro, si ricorda che, per pagare online l’imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica alla pubblica amministrazione e sui relativi atti e provvedimenti elettronici, i contribuenti possono utilizzare il servizio @e.bollo (articolo 1, comma 596, della legge 147 del 27 dicembre 2013), che consente l’acquisto della marca da bollo digitale, nella misura forfettaria di 16 euro a documento, a prescindere dalla dimensione dello stesso.
In definitiva, tenuto conto delle diverse procedure esistenti per l’assolvimento dell’imposta di bollo, non può che rilevarsi che per le fatture elettroniche occorrerà seguire esclusivamente la modalità prevista per i documenti digitali rilevati ai fini tributari di cui all’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014. Andranno invece dimenticate le altre modalità previste (contrassegno telematico o assolvimento virtuale tramite autorizzazione dell’Agenzia).
Fonte: Il sole 24 ore autore Federica Polsinelli  Benedetto Santacroce

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