Alcune delle situazioni più dubbie sulla fattura elettronica e i chiarimenti forniti dalle Entrate

Pubblicità in fattura
Le società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono indicare nel macroblocco della fattura elettronica la sigla della provincia del registro delle imprese dove sono iscritte (elemento Ufficio) e il numero di repertorio (elemento Numero Rea) in base all’articolo 2250 del Codice civile. Questa indicazione, però, non è prevista obbligatoriamente per le imprese individuali o familiari
risposta 1.6 delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019 
Lettere d’intento
Chi emette fatture senza Iva a esportatori abituali deve indicare nella fattura (oltre al regime di non imponibilità Iva dell’articolo 8, comma 1, lettera c, del Dpr 633/1972, nell’elemento «RiferimentoNormativo» del macroblocco ), anche gli estremi della relativa dichiarazione d’intento (articolo 1, comma 2, decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746), rilevabili dalla ricevuta telematica delle Entrate. Va utilizzato l’elemento «Causale» del macroblocco (risposta delle Entrate al videoforum online Sole 24 Ore del 12 novembre 2018), se l’informazione riguarda tutti i beni o i servizi fatturati, ovvero «AltriDatiGestionali» del macroblocco , se l’informazione riguarda uno o più beni o servizi fatturati.
Errore del Cap
Può capitare che, a causa di un codice di avviamento postale (cap) errato o non conforme agli standard italiani, venga scartata dal Sdi una e-fattura emessa verso un soggetto estero, inviata al cliente tramite lo Sdi per evitare l’esterometro (ad esempio, chiedendo allo stesso l’attivazione di una propria pec). Si pensi, ad esempio, ai cap inglesi che prevedono delle lettere. In questi casi, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile utilizzare il codice convenzionale del cap, come «00000»
risposta delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019 
Rifiuto della fattura
A differenza di quanto accade per le fatture elettroniche verso la Pa, per quelle tra privati, il destinatario non può rifiutare la fattura utilizzando direttamente lo Sdi, ma è necessario che la rifiuti attraverso canali diversi, come la e-mail o la pec, ricordandosi di richiedere anche l’emissione di una nota di credito elettronica, che deve transitare per lo Sdi. Ciò è possibile anche nei casi in cui si riceva una fattura per merce mai acquistata. Per l’agenzia delle Entrate, in caso di ricevimento di una fattura per operazione inesistente, sarebbe opportuno inviare una segnalazione alla Guardia di Finanza o all’agenzia delle Entrate competente 
risposta 2.6 delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019 
Dove trovare le fattura del privato
Per le fatture emesse ai privati (senza partita Iva), la norma prevede che lo Sdi recapiti la fattura elettronica a questi soggetti (leggendo l’elemento «CodiceFiscale» dell’Xml), solo mettendola a disposizione nella loro area riservata di Fisconline, ma non nel portale «Fatture e corrispettivi», che è accessibile solo dai soggetti titolari di partita Iva. Questa visualizzazione, però, sarò possibile solo dal secondo semestre 2019, a seguito di accettazione del servizio di consultazione 
provvedimento dell’Agenzia del 21 dicembre 2018 e risposta delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019 
Gli intermediari non accedono alle e-fatture emesse a privati
L’emittente deve sempre consegnare direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a loro disposizione dal Sdi nell’area riservata del sito web delle Entrate. Non vi sono regole precise su come effettuare questa comunicazione e l’agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile e consigliabile riportare una dicitura del tipo: «Copia analogica della fattura elettronica inviata allo Sdi»
risposta delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019 
Peraltro, l’agenzia delle Entrate ha reso noto che, a seguito del confronto avuto con il Garante della privacy, non sarà possibile delegare un soggetto terzo (neppure un intermediario dell’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998) al servizio di consultazione dei dati dei consumatori finali persone fisiche 
risposta delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019 
Pec nell’Xml senza consenso
Può capitare che il fornitore di un soggetto minimo o forfettario prelevi il corretto indirizzo pec del cliente dal registro delle imprese o dal registro pubblico Ini-Pec e lo inserisca, senza consenso del cliente, nel campo «PecDestinatario» dell’xml (inserendo nel campo «CodiceDestinatario» il codice convenzionale «0000000»). In questo caso, il cliente, seppur minimo o forfettario, è obbligato a conservare elettronicamente la e-fattura in Xml. Per evitare ciò non può neanche inserire nel portale «Fatture e corrispettivi» il codice identificativo «0000000», senza indicare la Pec, in quanto il servizio di registrazione prevede solo l’indicazione di un codice destinatario diverso da «0000000» o di una Pec 
risposte 3.4 e 3.5 delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019 
Medici e farmacisti
Solo per il 2019, tutti i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera sanitaria (ad esempio, medici e farmacisti), non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al sistema Tessera sanitaria (Sts) come previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge 145/2018. La fattura non deve essere emessa in formato elettronico neanche nel caso in cui il paziente neghi l’autorizzazione alla trasmissione dei suoi dati al sistema Tessera sanitaria 
risposta 2.8 delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019 
Gli Enc senza partita Iva
Se un ente non commerciale (Enc) è titolare di partita Iva, ma esercita sia attività istituzionali che attività commerciali, può ricevere fatture cartacee per le attività istituzionali, comunicando al proprio fornitore solo il codice fiscale (da mettere in fattura), e fatture elettroniche per le attività commerciali, comunicando al proprio fornitore anche la partita Iva. Comunque, se il fornitore è un soggetto obbligato all’emissione della fattura elettronica, tutte le fatture che invierà all’ente non commerciale, sia quelle con la partita Iva che quelle con il codice fiscale, saranno comunque consultabili sul portale «Fatture e corrispettivi» risposta 1.3 delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019 
Titolare di partita Iva che comunica solo il codice fiscale
Nella fattura elettronica emessa nei confronti di soggetti titolari di partita Iva non è obbligatoria l’indicazione anche del codice fiscale nei campi relativi al cessionario/committente, in quanto in generale vanno compilati inserendo la partita Iva oppure il codice fiscale del cliente, in base a ciò che quest’ultimo comunicherà al fornitore di volta in volta. In ogni caso, lo Sdi non scarta il file in cui sono presenti entrambi i valori. Se il cessionario/committente comunica solo il codice fiscale alfanumerico, pur essendo titolare di partita Iva, sta operando l’acquisto del bene/servizio non nell’ambito dell’attività d’impresa, arte o professione, ma come privato consumatore
risposta 1.7 delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019 
Fatture cointestate
Per le Entrate non è plausibile l’emissione di una fattura cointestata verso cessionari/committenti soggetti passivi Iva (B2B), mentre ciò è consentito nei confronti di privati consumatori (B2C). In quest’ultimo caso, si ritengono applicabili le stesse regole seguite per lo spesometro e confermate in una risposta delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio: nel macroblocco (corrispondente alla sezione «Identificativi fiscali» dello spesometro) vanno riportati i «dati di uno solo dei soggetti» (risoluzione 87/E/2017, risposta 8), mentre nel campo a descrizione libera (ad esempio, nell’elemento «Causale» del macroblocco ) va inserito il codice fiscale e i dati dell’altro cointestatario
risposta delle Entrate al videoforum online del Sole 24 Ore del 12 novembre 2018 
Fonte: Il sole 24 ore 

Commenti