Faq fattura elettronica

Il codice destinatario non è precluso ai forfettari
Il regime agevolato 
D I soggetti in regime forfettario, a detta dell’agenzia delle Entrate, devono conservare in modalità elettronica le fatture. Per ricevere le fatture in modalità elettronica, oltre alla Pec, possono indicare un codice destinatario?
r Il fatto che il contribuente in regime forfettario non sia obbligato a emettere le fatture elettroniche non preclude il fatto che possa decidere di ricevere le fatture elettroniche utilizzando un codice destinatario.
Paola bonsigore
Ddt con differita a fine mese 
D Il commerciante al dettaglio che attualmente emette fattura immediata a richiesta potrebbe in alternativa emettere Ddt al momento della consegna della merce per poi emettere fattura differita a fine mese per velocizzare le operazioni al momento della consegna della merce? Considerando che attualmente la fattura consiste in decine di righe con la descrizione degli articoli venduti è possibile lasciare la descrizione di tutti gli articoli nel Ddt e indicare nella fattura differita solo il numero e la data del Ddt con l’importo totale dello stesso senza ripetere la descrizione di tutti gli articoli consegnati già fatta nel Ddt? 
r Si conferma che è possibile emettere un documento di trasporto, al momento della consegna della merce per poi emettere fattura differita a fine mese. Per quanto concerne la facoltà di richiamare in fattura il contenuto dei Ddt, si evidenzia che l’articolo 21, comma 2, lettera b), del Dpr 633 del 1972 dispone che la fattura deve indicare la «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione». L’amministrazione finanziaria ha sempre richiesto una analitica descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi in modo da consentire i necessari controlli. Ciò premesso, si può ritenere che la procedura indicata dal lettore sia corretta nella misura in cui il documento di trasporto richiamato in fattura contenga tutti gli elementi necessari a descrivere con precisione natura, qualità e quantità dei beni ceduti. Naturalmente è essenziale che i documenti di trasporto siano trasmessi al cliente, correttamente conservati ed esibiti agli organi ispettivi in caso di controlli. 
Giorgio confente 
Il cliente straniero 
D È possibile utilizzare la fattura elettronica anche per un cliente/azienda straniero valorizzando Codice destinatario con XXXXXXX? Anche in caso di cliente straniero, è obbligatorio valorizzare partita Iva o il codice fiscale e quindi, uno di questi dati va richiesto al cliente?
r Se si inserisce nel campo Codice destinatario XXXXXXX, la fattura in xml inviata al Sdi, non viene inoltrata al cliente straniero, ma rimane al Sdi e si è esonerati dall’esterometro. Quest’ultimo non deve essere spedito neanche se l’e-fattura attiva, in formato xml, viene spedita, attraverso il Sdi, al proprio cliente, inserendo come indirizzo telematico il Codice destinatario, suo o di un soggetto che fa da intermediario dello stesso ovvero la sua Pec (creata a questi fini, in quanto si tratta di soggetti non obbligati ad averla) e nel codice destinatario 7 zeri. I dati del cliente non residente e non stabilito in Italia ossia del soggetto non residente, ma identificato in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale) possono essere inseriti nel blocco Dati anagrafici del macroblocco «CessionarioCommittente». I due campi dell’IdFiscaleIva vanno compilati dai soggetti non residenti, ma identificati in Italia, con la partita Iva italiana (It nel campo IdPaese) e dai soggetti non residenti e non stabiliti con «l’identificativo fiscale assegnato dall’autorità del proprio paese».
luca de stefani
Conservazione per i privati 
D Le e-fatture emesse a privati per oneri deducibili/detraibili, dovranno essere inviate al conservatore? Pertanto i privati dovranno/potranno aderire al servizio di conservazione messo a disposizione dalle Entrate per i titolari di partita Iva?
r Premesso che i soggetti privati hanno il diritto di ricevere le fatture in modalità cartacea, salvo espressa rinuncia, si ritiene che per loro non sussista l’obbligo di conservazione elettronica. Ciò trova riscontro anche nell’«Adesione alla Convenzione di servizio per la conservazione delle fatture elettroniche prevista dall’articolo 1 del Dlgs 127/2015» elaborata dalle Entrate dove esplicitamente viene circoscritto a «il soggetto Iva individuato nel frontespizio, di seguito “il Contribuente”».
Fonte: Il sole 24 ore autore Pierpaolo Ceroli

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