Imprese minori, riporto perdite con compensazione verticale

SOCIETÀ DI PERSONE 
Tutti i soggetti Irpef potranno utilizzare solo redditi d’impresa
L’utilizzo è limitato all’80% del reddito. Recuperate le perdite 2017
Riporto in avanti anche delle perdite delle imprese minori ma senza compensazione orizzontale con gli altri redditi del contribuente. I commi 23 e seguenti della legge di Bilancio, nel testo che viene approvato oggi in via definitiva dalla Camera, allineano il regime delle perdite delle imprese Irpef a quello delle società di capitali: riporto temporalmente illimitato ma non oltre l’80% del reddito di ciascun esercizio. La norma, che si applica già dall’esercizio 2018, prevede anche il ripescaggio delle perdite generate nel 2017 dall’avvio del regime per cassa in base alla legge 232/2016.
Perdite Irpef 
Il regime delle perdite di impresa, anteriormente alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019, è basato su tre distinte regole. Per le imprese Irpef (individuali, Snc e Sas) in contabilità semplificata (art. 66 del Tuir, cosiddetto regime di cassa), l’articolo 8, comma 1 del Tuir prevede solo la compensazione orizzontale con tutti i gli altri redditi del titolare conseguiti nel medesimo periodo di imposta, senza possibilità di riporto in avanti della eventuale eccedenza. 
Per le imprese Irpef in contabilità ordinaria, invece, le perdite possono essere utilizzate solo per ridurre ulteriori redditi di impresa del periodo di imposta e, per l’eccedenza, per compensare redditi di impresa dei successivi cinque esercizi. Le società di capitali riportano in avanti le perdite conseguite, senza limiti temporali, ma abbattendo ogni anno il reddito fino all’80% del suo ammontare. Limite che non riguarda le perdite dei primi tre periodi di imposta dalla costituzione.
Riporto all’80% per tutti 
Il comma 23 della legge di Bilancio elimina ogni differenziazione soggettiva nel trattamento delle perdite di impresa. Le perdite di tutte le imprese Irpef, semplificate e ordinarie, saranno compensabili solo con altri redditi di impresa dell’anno, con riporto in avanti temporalmente illimitato ma con il limite dell’80% del reddito di ogni anno (limite non presente per le perdite dei primi tre anni).
La novità è finalizzata in particolare a risolvere un problema che si è creato nel 2017 a seguito dell’avvio del regime di tassazione per cassa previsto dalla legge 232/2016. Nell’anno di ingresso nel nuovo regime, il valore delle rimanenze finali dell’esercizio precedente diventa un componente negativo di reddito, con la emersione pressoché certa di una perdita significativa. Le imprese minori, dopo aver azzerato tutti gli altri redditi dell’anno, si sono trovate a dover cancellare la perdita residua che, come detto, non era riportabile in avanti. 
L’estensione a tutte le imprese Irpef, comprese quelle minori in regime di cassa, del sistema di riporto illimitato evita il ripetersi di situazioni di questo tipo. L’altra faccia della medaglia è però l’impossibilità, d’ora in poi, di monetizzare immediatamente le perdite di impresa per chi ha capienti redditi da altre fonti: fabbricati, redditi di lavoro dipendente, ecc..
Intreccio di regole transitorie 
La novità scatta, in deroga allo Statuto del contribuente, dall’esercizio 2018, con una complessa norma transitoria fino al 2021. Per la compensazione delle perdite delle imprese minori del 2018 vale un limite del 40% del reddito nel 2019 e del 60% nel 2020, mentre per quelle del 2019 il limite è il 60% del reddito 2020. 
Le perdite del 2017 che le imprese minori non hanno già compensato con altri redditi, vengono ripescate e possono essere utilizzate per abbattere il reddito del 2018 e del 2019 entro il 40%, e quello del 2020 entro il 60%. Nulla è previsto per eventuali eccedenze post 2020 anche se la relazione ministeriale pareva consentirne l’impiego con le nuove regole
Per le perdite delle imprese in ordinaria, in assenza di regole specifiche, il passaggio al regime temporalmente illimitato (con tetto dell’80%) dovrebbe riguardare tutte le perdite per le quali, nel 2018, il precedente termine di 5 anni non era scaduto (perdita 2013 e seguenti). In questo senso si era espressa la circolare 53/E/2011 per l’analogo problema sorto per le le società di capitali.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani

Commenti