Il versamento Iva omesso non aumenta il credito

In vista del 30 aprile le istruzioni di compilazione
Il mancato pagamento viene rilevato in sede di controllo anche automatizzato
Contribuenti in difficoltà nel compilare il modello Iva 2019 relativo all'anno 2018. Rispetto agli anni precedenti, nei casi di omessi versamenti periodici Iva e successivi crediti, sono infatti previste modalità diverse per la compilazione. 
Uno dei problemi più rilevanti è quando, pur in presenza di differenze tra i debiti e i crediti, nel quadro VL “Liquidazione dell'imposta annuale” non si deve indicare alcun importo a debito (rigoVL32) o a credito (VL33). Resta fermo che, in caso di importo a credito da indicare al rigo VL33, si deve tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati. 
Le nuove modalità di compilazione intendono evitare che dalla dichiarazione annuale emerga un saldo a credito “gonfiato” da versamenti Iva omessi. In caso di versamento omesso che viene eseguito dopo il 30 aprile 2019 spontaneamente, senza cioè avere ricevuto la comunicazione del Fisco degli esiti del controllo, per recuperare subito il credito si dovrà presentare una dichiarazione integrativa di quella prodotta entro il 30 aprile.
Il credito annuale effettivo 
Per vedere le nuove modalità di compilazione del modello Iva 2019, per l'anno 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019, si può fare l'esempio di un contribuente che indica:
al rigo VL1, Iva a debito 400.000,00 euro;
al rigo VL2, Iva detraibile 380.000,00 euro;
al rigo VL3, Imposta dovuta 20.000,00 euro;
al rigo VL30, colonna 1, ammontare Iva periodica 100.000,00 euro;
al rigo VL30, colonna 2, Iva periodica dovuta, 100.000,00 euro;
al rigo VL30, colonna 3, Iva periodica versata 60.000,00 euro;
al rigo VL33, Iva a credito 40.000,00 euro.
Come si vede, l'importo del credito annuale Iva è pari alla differenza tra l'Iva periodica versata e l'Iva dovuta (60.000 meno 20.000), senza cioè considerare i versamenti “omessi” di 40.000 euro (differenza tra l'Iva periodica dovuta di 100.000 meno l'Iva periodica versata di 60mila).
Il recupero del Fisco 
dei versamenti omessi 
Il mancato versamento della differenza tra l'Iva periodica dovuta (di 100.000 euro) e l'Iva periodica versata (di 60.000 euro) è rilevato dall'agenzia delle Entrate in sede di controllo automatizzato della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, o in sede di controllo della dichiarazione annuale Iva. Al contribuente sarà inviata la comunicazione degli esiti del controllo, con la quale lo si invita a pagare l'imposta non versata (di 40.000 euro), la sanzione per omesso versamento (in misura ridotta, pari al 10%) e i relativi interessi. Se il contribuente non esegue il pagamento entro i termini previsti, l'agenzia delle Entrate procederà all'iscrizione a ruolo delle somme dovute (imposta omessa, sanzione in misura piena, pari al 30%, e relativi interessi).
Il recupero del credito 
a seguito di ravvedimento 
Il contribuente può anche eseguire il versamento omesso di 40.000 euro e, quindi, “gonfiare” il credito indicato nella dichiarazione Iva, da 40mila a 80mila euro. Ad esempio, in caso di versamento, nel mese di settembre 2019, della differenza tra l'Iva periodica dovuta (100.000 euro) e l'Iva periodica versata (60.000 euro), ai fini dell'utilizzo del credito di 40.000 euro, “generato” dal versamento tardivo, occorre distinguere se il versamento è eseguito in forma spontanea (ad esempio, a seguito di ravvedimento) oppure se è effettuato a seguito del ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato.
In caso di versamento spontaneo, il contribuente, che intende fruire immediatamente del credito derivante dal versamento eseguito, può presentare una dichiarazione integrativa per rettificare l'importo dell'Iva periodica versata (rigo VL30, colonna 3), da 60.000 euro a 100.000 euro. Conseguentemente, l'eccedenza a credito di cui al rigo VL33 aumenta da 40.000 euro a 80.000 euro. 
Il maggiore credito emergente dalla dichiarazione integrativa potrà essere fruito secondo le regole ordinarie, quindi può essere chiesto a rimborso, se ne ricorrano i presupposti, oppure potrà essere usato in detrazione interna o in compensazione esterna. In quest'ultimo caso, il credito potrà essere usato a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione integrativa, a condizione che sulla stessa sia apposto il visto di conformità oppure la sottoscrizione dell'organo di controllo contabile.
Il recupero del credito 
dopo la richiesta del Fisco 
In caso di versamento effettuato a seguito del ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato, l'ammontare versato dovrà essere indicato in un apposito campo della dichiarazione Iva relativa all'anno 2019 (modello Iva 2020). Il credito che ne deriva sarà assimilato a un credito Iva maturato nel corso dell'anno 2019, quindi confluirà nel quadro VX e potrà essere fruito secondo le modalità ordinarie sopra descritte. In definitiva, il credito da versamenti “omessi”, nel momento in cui saranno eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di diversi anni, si potrà sempre recuperare, senza necessità di presentare dichiarazioni integrative. Il relativo importo sarà indicato in uno specifico rigo che sarà previsto nei modelli delle prossime dichiarazioni annuali Iva.
Fonte: Il sole 24 ore autore Salvina Morina Tonino Morina

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