L’esterometro censisce anche il consumatore

Da comunicare le operazioni anche interne con non residenti e non stabiliti
La trasmissione entro il 30 aprile, 31 maggio per le piattaforme web
Slalom forzato per il primo adempimento dell’esterometro che impone a tutti i soggetti passivi d’imposta Iva residenti o stabiliti in Italia entro il 30 aprile (il 31 maggio riguarda solo i facilitatori on line) di comunicare le operazioni realizzate nel primo trimestre 2019 con consumatori finali e operatori economici non residenti, anche se identificati nel nostro Paese.
L’adempimento dell’esterometro non esclude poi l’impegno dell’Intrastat che per il 26 aprile chiama all’appello soggetti mensili e trimestrali. 
L’esterometro a differenza dello spesometro (anche esso spostato al 30 aprile per le operazioni 2018) riguarda operazioni specifiche e impone una estrazione dei dati mirata, in base alle regole fissate dall’articolo 1, comma 3 bis del Dlgs 127/2015. L’adempimento è reso più complesso per alcune incertezze interpretative che lo accompagnano dalla sua nascita e che ad oggi non hanno ancora avuto un chiarimento ufficiale. 
La comunicazione (almeno quella relativa alle operazioni attive) può essere evitata a condizione che tutte le transazioni con i soggetti non residenti, pur se documentate con fattura analogica, siano state oggetto di una trasmissione dei dati fattura al Sistema d’interscambio (Sdi) con il formato dell’e-fattura e con indicazione del codice destinatario convenzionale «XXXXXXX»
La comunicazione a differenza dell’invio diretto allo SdI in formato fattura deve essere firmato digitalmente secondo le disposizioni fissate dalle regole tecniche allegate al provvedimento delle Entrate 89757 del 30 aprile 2018
L’invio può essere effettuato da un intermediario abilitato, ma solo su specifica delega rilasciata dal contribuente con le modalità previste dal provvedimento dell’Agenzia 117689 del 13 giugno 2018.
I soggetti obbligati 
Sul piano soggettivo si registra una prima incertezza normativa. In effetti, non risulta del tutto chiaro se l’adempimento vada effettuato da tutti i soggetti passivi d’imposta residenti o stabiliti ovvero se si riferisca solo a coloro che per norma sono obbligati all’emissione della fattura elettronica.
Questa seconda soluzione escluderebbe, in particolare, dall’adempimento i soggetti forfettari e minimi. Su questo punto si deve sottolineare che l’agenzia delle Entrate fornisce, purtroppo solo in modo implicito, una soluzione negativa al quesito con la risposta 85/E/2019.
La risposta che i fornitori e i clienti di soggetti unionali sottoposti al regime speciale dei minimi (contribuenti senza partita Iva) devono comunque inviare per tali operazioni l’esterometro sottolinea che tutti i contribuenti residenti e stabiliti devono effettuare lo specifico adempimento.
Da ciò si desumerebbe che anche i forfettari e i minimi nazionali sarebbero inclusi nella comunicazione delle specifiche operazioni.
A una conclusione contraria però si può giungere se si considera che le mancate comunicazioni hanno un interesse economico limitato (soluzione, per giunta, già adottata dalle Entrate per escludere forfettari e minimi dall’invio dello spesometro di fine 2018).
Le operazioni interessate 
Gli operatori obbligati devono comunicare tutte le transazioni commerciali realizzate da e verso soggetti non residenti, non stabiliti anche se identificati. Tra i soggetti non residenti vanno ricompresi i consumatori finali. Per questi ultimi si ritiene che un elemento distintivo di tipo operativo può essere dato dalla disponibilità del codice fiscale italiano o meno. Nel primo caso l’operazione è soggetta a fattura elettronica e, in quanto tale è esclusa dallo spesometro. Nel secondo caso lo spesometro è obbligatorio a meno che l’operatore non provveda a mandare allo Sdi l’intera fattura.
Sempre nell’ambito delle esclusioni rientrano tutte le operazioni di importazione e di esportazione per le quali è stata emessa una bolletta doganale. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Benedetto Santacroce

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