Scelta del forfait senza regole certe su incompatibilità e preclusioni

In attesa di una circolare ancora molte incertezze sul regime agevolato
Adempimenti in bilico: detrazioni Iva, ritenute e fatturazione elettronica
Modalità di calcolo dei proventi, possesso di quote di società di persone, partecipazioni di controllo in Srl. E, ancora, rapporti con i vecchi datori di lavoro. Sono solo alcune questioni che i soggetti interessati al regime di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge 190/2014 e i loro consulenti hanno dovuto affrontare in questi mesi, senza chiarimenti. 
Le modifiche imposte al regime dalla legge di Bilancio 2019, infatti, sono entrate in vigore il 1° gennaio e hanno riguardato sia chi voleva fare ingresso nel regime a seguito dell’ampliamento dell’ammontare di ricavi/compensi ammesso (e dell’eliminazione di alcune cause di esclusione), sia chi già operava nel forfait ma entrava in rotta di collisione con le incompatibilità di nuova introduzione. 
Gli uni e gli altri hanno atteso chiarimenti, che finora non sono arrivati, fatta eccezione per alcune risposte fornite in sede di interrogazioni parlamentari o nel corso di appuntamenti formativi a cui ha partecipato l’Agenzia, mai approdati in una circolare.
Alcune risposte hanno fatto comprendere come l’uscita dal regime potesse dipendere da situazioni che nel 2018 non costituivano cause di esclusione, con una sorta di applicazione retroattiva.
Chi era forfettario nel 2018 e partecipa a una Srl non ha spesso elementi sufficienti per comprendere se tale partecipazione possa dirsi «di controllo diretto o indiretto», né (in caso positivo) come fare a definire l’attività svolta dalla Srl come «direttamente o indirettamente riconducibile» a quella esercitata singolarmente. E non è cosa da poco: da forfettario, infatti, non si applica Iva né la si detrae, non si subiscono ritenute né le si effettuano, è ancora possibile emettere fatture non elettroniche. 
Chi pensava di entrare nel regime, ma nel 2018 ha fatturato in prevalenza al proprio ex «datore di lavoro» (situazione che non è detto si verifichi nuovamente nel 2019) non ha certezze sul regime 2019. Come pure chi, nel 2018, ha incassato un’indennità di risoluzione del rapporto di agenzia o un’indennità di maternità, e con questo importo ha superato la soglia dei 65mila euro. E si tratta solamente di alcune tra le tante ipotesi che si possono formulare in merito alle molteplici questioni in sospeso riguardo al regime, e che riguardano la situazione concreta di moltissimi contribuenti. 
La tabella mostra le questioni principali, comprese quelle che potevano dirsi acquisite dopo la circolare 10/E/2016 ma che ora, dopo le modifiche normative, vanno riviste. 
Diviene, dunque, importante che i chiarimenti tutelino il principio di affidamento e buona fede del contribuente, permettendo un congruo termine a chi si è comportato diversamente per rimettere in pista gli adempimenti necessari.
Fonte: Il sole 24 ore autore Giorgio Gavelli

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