I rimedi per chi scopre di dover entrare (o uscire) dal regime

Salvi solo per il 2019 i casi di quote «incompatibili» e le cariche amministrative
Diffusa dopo 100 giorni esatti dall’inizio del periodo d’imposta, la circolare può “spiazzare” i tanti contribuenti che finora si sono comportati in maniera differente. E solo in alcuni casi l’Agenzia fornisce un rimedio.
È il caso dell’incompatibilità della partecipazione in società di persone: eccezionalmente per il 2019, chi ha iniziato nel regime agevolato pur possedendo la quota, dovrà fuoriuscire nel 2020 a meno che, entro fine anno, non rimuova la causa ostativa.
In discesa anche la soluzione per chi possiede una quota di Srl che “scopre” essere di controllo (ad esempio conteggiando le quote dei familiari) con attività riconducibile, in quanto nella stessa sezione Ateco del socio come fornitore di beni o servizi; non solo per il 2019 ma a regime, l’espulsione dal forfait si ha con efficacia dall’anno successivo (per cui l’anno in corso è salvo).
Soluzione analoga per chi non ha compreso tra i datori di lavoro le società in cui ricopre (o ha ricoperto nel biennio precedente) la carica di amministratore o da cui sono stati percepiti redditi assimilati. Dal momento che i conti si fanno in base all’ammontare dei ricavi/compensi realizzati a fine periodo, il 2019 è salvo.
Altrettanto non può dirsi, tuttavia, per chi è entrato nel forfait pensando, in concomitanza, di optare per l’Iva nei modi ordinari partendo da un regime forfettario incompatibile o che non ha conteggiato i diritti d’autore sommandoli ai proventi 2018, senza accorgersi così di aver superato il limite di 65mila euro.
Il dubbio principale, infine, riguarda che si è (prudenzialmente) chiamato fuori dal forfait ed ora, leggendo la circolare, scopre di aver tutte le carte in regola. Pensiamo, ad esempio, a un soggetto che, oltre all’attività individuale, è socio di maggioranza di una Srl che svolge un’attività rientrante in una sezione Ateco differente o, comunque, a cui non presta alcun servizio né cede alcun bene. In queste ipotesi la circolare afferma che il soggetto può emettere note di variazione per correggere i dati delle fatture emesse, note che i cessionari/committenti devono registrare, salvo il loro diritto alla restituzione dell’Iva. Ma il forfettario potrebbe essere un soggetto che emette corrispettivi e non fatture, senza considerare che, fino ad oggi, sono state effettuate e subite ritenute che non avevano ragion d’essere (salvo quelle dei dipendenti e assimilati che l’annunciato Decreto Crescita sta per reintrodurre). Su queste situazioni si attendono ancora chiarimenti.
Fonte: Il sole 24 ore

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