Incarichi, parentele ed ex datori monitorati per l’accesso al forfait

La circolare 9/E impone di controllare le relazioni con altri soggetti e società
Sotto la lente anche i rapporti con le Asl e il codice Ateco dell’attività delle controllate
Dai pregressi rapporti di lavoro dipendente o assimilato – compresi gli incarichi da amministratore – ai legami di parentela con gli altri soci fino alle operazioni svolte con la società partecipata. Le “relazioni” sono determinanti per decidere se si può essere contribuenti forfettari o restare nel regime agevolato, anche alla luce della circolare 9/E/2019.
Rapporti di lavoro
Per legge non può avvalersi del forfait chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro (o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta) oppure nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a questi datori (lettera d-bis del comma 57 della legge 190/2014 ). Fa eccezione chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il praticantato obbligatorio. Dalla circolare si apprende che:
i redditi assimilati a quello dipendente che individuano la presenza di un datore di lavoro sono quelli di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1 dell’articolo 50 del Tuir (cioè salari dei soci di cooperative, compensi per attività intramoenia e così via) e quelli di amministrazione o collaborazione coordinata;
poiché la prevalenza (intesa come ricavi o compensi superiori al 50% del totale) può essere verificata solo a fine anno, inciderà sul regime dell’anno successivo. Anche se la circolare non lo dice espressamente, a questi fini il 2018 non dovrebbe rilevare;
i soggetti riconducibili al datore di lavoro sono le società del gruppo (articolo 2359, Codice civile), anche partecipate tramite “persone interposte” quali il coniuge o i familiari;
la presenza (ante-2019) di un duplice rapporto di lavoro dipendente e autonomo verso lo stesso soggetto (frequente nelle Asl) non è di ostacolo se non subentrano modifiche sostanziali ai rapporti;
la causa ostativa non scatta per chi è andato in pensione in virtù di un obbligo di legge e, si ritiene, opera con l’ex datore. Pare quindi escluso chi sceglie “quota 100”, mentre i prepensionamenti obbligatori nell’ambito di crisi aziendali potrebbero rientrare (in quanto “non liberi”). Rientra in gioco il rapporto col datore di lavoro, invece, in caso di licenziamento o dimissioni.
Rapporti partecipativi
Le situazioni di incompatibilità sono piuttosto semplici da individuare rispetto a società di persone, studi associati e imprese individuali. Nella circolare l’Agenzia esclude anche il socio nudo proprietario della quota, mentre nulla dice in merito alle società in liquidazione o in procedura concorsuale. Discorso diverso per le Srl e per le associazioni in partecipazione non affrontate dalla circolare. In questo caso occorre monitorare:
il rapporto di parentela al fine del controllo indiretto, considerando come interposti il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo;
la sezione Ateco di attività della società partecipata che, laddove coincidente con quella del socio forfettario, diventa riconducibile all’attività da lui svolta, se nel periodo d’imposta sono presenti cessioni o prestazioni dal socio alla società.
Rapporti con altri soggetti
Altri rapporti da monitorare ai fini della soglia totale di ricavi o compensi sono quelli da cui possono scaturire introiti per così dire “collaterali”.
Se nel periodo vengono incassati diritti d’autore, secondo l’Agenzia questi si “cumulano” agli ordinari compensi solo nel caso in cui «non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo».
Nessun chiarimento, invece, sulle indennità di maternità e di fine mandato per gli agenti.
Fonte: Il sole 24 ore autore Giorgio Gavelli

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