Consultazione e-fatture, necessaria una nuova delega agli intermediari

Assosoftware: non valida la sottoscrizione anteriore al 21 dicembre del 2018
Il nuovo modello deve recare invece una data successiva al 18 aprile
Dovranno acquisire e trasmettere una nuova delega gli intermediari che prima del 21 dicembre 2018 sono stati incaricati dai propri clienti ad aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche : lo sostiene Assosoftware nei chiarimenti pubblicati sul proprio sito web sul servizio di consultazione al via dal 31 maggio.
La mancata acquisizione di una nuova delega determinerà l'impossibilità di esercitare l'adesione comportando in ogni caso un aggravio operativo per gli intermediari chiamati a riacquisire e ripresentare i modelli.
La procedura
Assosoftware delinea a tal fine una procedura a due fasi partendo dalla risposta resa dall'agenzia delle Entrate nella Faq n. 61 pubblicata il 18 aprile 2019. Il quesito era stato formulato da un intermediario abilitato che, avendo acquisito prima del 21 dicembre 2018 il modulo contenente il conferimento della delega al servizio di consultazione, ne chiedeva la possibilità di utilizzo anche successivamente alle modifiche apportate al servizio stesso a seguito delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Dal 31 maggio e sino al 2 settembre 2019, secondo la nuova tempistica fissata con provvedimento direttoriale dello scorso 18 aprile 2019, la consultazione e il download delle fatture elettroniche sarà infatti possibile solo se l'utente – o un suo intermediario specificatamente delegato – avrà aderito al nuovo servizio.
La tempistica
Secondo l'Agenzia le modifiche a tal fine apportate anche al modello di conferimento della delega, con il provvedimento direttoriale del 21 dicembre 2018, vietano agli intermediari, quando delegati in un momento antecedente, di effettuare - per conto dei propri clienti - l'adesione. È necessaria in questo caso una nuova acquisizione e trasmissione della delega. Se la delega originaria era stata trasmessa telematicamente, per capire se occorre o meno acquisirne una nuova, si deve fare riferimento alla “Data inizio validità” presente nel tracciato trasmesso, che solitamente coincide con quella della firma sulla copia cartacea consegnata dal contribuente all'intermediario: se tale firma è stata apposta prima del 21 dicembre 2018, si deve fare sottoscrivere nuovamente il modello e reinviarlo con una data successiva a quella del 18 aprile 2019. Il che, in altri termini, vuol dire che risulterebbero al momento validamente conferite solamente le deleghe presentate sul nuovo modello sottoscritte dopo il 18 aprile 2019.
Stesse modalità andranno seguite anche se la delega era stata presentata in formato cartaceo prima del 21 dicembre 2018. Una volta regolarizzate le deleghe, prende avvio la seconda fase con cui gli intermediari attivano il servizio di consultazione per singolo utente oppure massivamente.
Clienti esteri
Quanto alle e-fatture verso i clienti esteri, non va compilato il campo CodiceFiscale ma il tag IdFiscaleIVA inserendo codice Paese e identificativo fiscale estero se conosciuto; diversamente il campo può essere riempito con la ragione sociale o altro elemento identificativo, ovvero un valore di default (ad esempio, tutti 9). Il Cap nel caso di Paese estero deve essere riempito con tutti zeri.
Fonte: Il sole 24 ore autori  Alessandro Mastromatteo Benedetto Santacroce

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