Controllo «per influenza dominante»: beneficio forfettario solo per il 2019

La Stp in forma di Srl fruisce dei servizi del socio svolgendo la stessa attività
Riconosciuto il controllo con partecipazione del professionista al 49%
Una partecipazione significativa (anche se di minoranza) in una società a responsabilità limitata tra professionisti che svolge attività “riconducibile” a quella del socio comporta l’incompatibilità con il regime forfettario se il singolo professionista opera in favore della società. Non è in discussione l’adesione per il 2019, ma la decadenza scatta dal 2020, a meno che le prestazioni in favore della società non siano cessate a partire dal 10 aprile scorso, data di pubblicazione della circolare 9/E/19. È questo il contenuto di una risposta a interpello (la numero 126).
Secondo la lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 190/14 (come modificata dalla legge di bilancio 2019), imprenditori e professionisti non possono avvalersi del regime forfettario se partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 Tuir ovvero se controllano direttamente o indirettamente Srl che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte con partita Iva individuale. Concetti tradotti in pratica dalla circolare 9/E/19, secondo cui:
• per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre riferirsi all’articolo 2359, commi 1 e 2 del Codice civile;
• come «persone interposte» si intendono, tra l’altro, i familiari di cui al comma 5 dell’articolo 5 Tuir;
• per la “riconducibilità” si ha riguardo alla coincidenza tra Sezione Ateco in cui è compresa l’attività esercitata, di fatto, dalla Srl partecipata e quella di appartenenza dell’attività svolta dalla persona fisica in regime forfetario, unitamente al rapporto di cessione di beni o prestazioni di servizi che lega il socio alla società.
Nel caso dell’interpello, un dottore commercialista (sezione Ateco M) che nel 2018 era in contabilità semplificata, svolge la propria attività – con compensi inferiori ai 65mila euro annui - pressoché solo in favore di una Stp in forma di Srl (sempre sezione M), di cui detiene una partecipazione del 49% (il 51% appartiene a una collega, non parente).
Secondo l’Agenzia, ai sensi del numero 2) del comma 1 dell’articolo 2359 del Codice civile, si verifica, in questa ipotesi, un controllo «per influenza dominante» e, poiché la Srl fruisce dei servizi del socio e svolge la medesima attività, il professionista può aderire nel 2019 al regime forfettario, decadendo però con effetto dal 2020.
Vengono ripresi i concetti della circolare 9/E e della risposta a interpello 108 del 16 aprile, ma, a differenza delle ipotesi descritte in tali documenti, il controllo non viene individuato in una partecipazione al 50%, ma in quella, minoritaria, del 49 per cento. A questo punto è lecito chiedersi quando si possa ritenere esclusa «l’influenza dominante», e quali siano i rapporti che la condizionano.
Un socio al 30%, ne detiene il controllo ai fini del regime forfettario? E un socio al 10% amministratore unico? Il problema è che quando si approvano norme dal contenuto indefinito, l’Agenzia è costretta a una «interpretazione creativa», che, per quanti sforzi si faccia, genera comunque incertezza e contenzioso. Se la Srl avesse esercitato attività di «elaborazione dati contabili» (Sezione J) il problema non si sarebbe neppure posto.
Rispetto ai precedenti di prassi, in questa risposta vi è una apertura inedita: preso atto che la circolare 9/E ha avuto un contenuto innovativo, la decadenza con decorrenza 2020 può essere evitata non effettuando più alcuna cessione di beni o prestazioni di servizi a favore della Srl a partire dal 10 aprile scorso (f-orse sarebbe stato opportuno riconoscere almeno i 60 giorni dello Statuto del contribuente).
Fonte: Il sole 24 ore Giorgio Gavelli

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