Regime forfettario, con il controllo di Srl decadenza ritardata

Causa ostativa se l’attività è riconducibile a quella svolta dal contribuente
Un commercialista che detiene una partecipazione di controllo in una Srl che svolge l’attività di revisione contabile non può applicare il regime forfettario, ma con effetto dal periodo di imposta successivo. Lo precisa l’agenzia delle Entrate con la risposta 108, pubblicata nella giornata di Ieri.
La questione era posta da un contribuente esercente l’attività di dottore commercialista e contemporaneamente titolare di una quota di partecipazione pari al 50% in una società a responsabilità limitata, che svolge l’attività di revisione e certificazione dei bilanci. Nella stessa società, inoltre, il commercialista risultava anche rappresentante legale.
In particolare, alla luce delle modifiche apportate al regime forfettario dalla legge 145/2018, si chiedeva la compatibilità del regime forfettario con la situazione descritta. La risposta dell’Agenzia è negativa.
La legge di Bilancio 2019 è intervenuta modificando la legge 190/2014, che ha istituito il regime forfettario, prevedendo alcune novità; in particolare, con la lettera d) del comma 57 viene esclusa l’applicazione del regime forfettario agli esercenti attività di impresa, arte o professione che controllano direttamente o indirettamente Srl che esercitano attività economiche riconducibili, direttamente o indirettamente, a quelle svolte dal contribuente forfettario.
La recente circolare 9/E/2019 ha chiarito che, affinché operi questa causa ostativa, è necessario che siano verificate, contemporaneamente, due condizioni: la prima è che ci sia il controllo diretto o indiretto della società; la seconda è che la società eserciti un’attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dall’esercente attività di impresa, arte o professione. Con riferimento a quest’ultimo requisito, la circolare 9 chiarisce che la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate sussiste qualora la persona fisica che usufruisce del regime forfettario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva; qualora la società a responsabilità limitata controllata, a sua volta deduca il costo, scatta l’incompatibilità con il regime forfettario.
Nel caso oggetto di interpello, erano verificate tutte le condizioni previste dalla norma, in quanto la partecipazione detenuta consentiva un’influenza dominante e l’attività svolta dalla società era compresa nella stessa sezione della attività svolta dal commercialista, il quale ricoprendo la carica di amministratore, percepiva un compenso dalla società.
Infatti, nella fattispecie il compenso di amministratore rientra nella sfera dell’esercizio della professione di commercialista e non è assimilabile al lavoro dipendente.
La decadenza dal regime, tuttavia, decorre dall’anno successivo a quello in cui si verifica la causa ostativa; infatti, solo alla fine dell’anno si potrà valutare se sono state effettivamente svolte prestazioni nei confronti della Srl in cui si detiene una partecipazione.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni

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