Srl, le quote intestate ai familiari entrano nel calcolo

Raffica di risposte delle Entrate sulle nuove cause di incompatibilità
Tanti casi pratici, risolti secondo i principi dettati dalla circolare 9/E/19. .
Con una raffica di risposte l’Agenzia risponde a una serie di interpelli sulle nuove cause di incompatibilità al regime forfettario emergenti dalle modifiche recate dalla legge 145/18. Se non vi sono problemi alla detenzione di una società semplice immobiliare (risposta 114) – essendo il reddito di natura fondiaria e non d’impresa – il possesso di una quota minoritaria, peraltro ereditata, quale socio accomandante in una Sas priva di reddito è incompatibile con il forfait (risposta 120). E ciò anche se si detiene solo la nuda proprietà e il reddito è dichiarato dall’usufruttuario (risposta 127). Solo per il 2019 la fuoriuscita è posticipata al 2020, a meno che non si provveda a rimuovere la causa ostativa (ossia a liberarsi della partecipazione) entro l’anno.
Più complesso il discorso per le quote di Srl
Si ribadisce che le quote intestate ai familiari entrano nel calcolo ai fini del controllo (indiretto) e che nel caso delle professioni contabili, il compenso da amministratore (fatturato dal professionista socio) crea quel legame che, in presenza della medesima sezione Ateco tra attività svolta dal socio e dalla partecipata, comporta la decadenza dall’anno successivo, a meno che non si cessi dalla carica (risposte 117 e 118).
Stessa soluzione nel caso di liquidatore, il quale (oltre a essere socio di maggioranza) svolge una attività professionale compresa nella stessa sezione Ateco delle società in liquidazione a cui fattura il proprio compenso (risposta 121). A questo fine, invece, non ha rilevanza la qualifica di preposto (risposta 119).
Due risposte riguardano la causa di incompatibilità di cui alla lettera d-bis del comma 54 della legge 190/14, che “guarda” ai rapporti in essere con il datore di lavoro attuale o dei due anni precedenti. Non incorre in decadenza il professionista neo iscritto all’Albo che fattura prevalentemente al (ex) “dominus” da cui riceveva una borsa di studio (risposta 115) né il medico chirurgo con un duplice rapporto di lavoro dipendente e autonomo verso lo stesso soggetto (Asl), a condizione che non subentrino modifiche sostanziali ai rapporti in essere (risposta 116).
Fonte: Il sole 24 ore autore G. Gav.

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