Trasparenza delle erogazioni pubbliche: in chiaro le novità del decreto crescita

Assonime e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili illustrano la struttura della disciplina delle erogazioni pubbliche come riformulata dal decreto crescita e le principali novità che riguardano, in particolare, l’ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di trasparenza delle erogazioni ricevute e il regime sanzionatorio.
La nuova formulazione tiene separati gli obblighi di trasparenza delle erogazioni ricevute a cui sono tenuti, da un lato, associazioni, fondazioni, onlus e cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri, dall’altro le imprese. Vengono inoltre forniti ulteriori chiarimenti sugli ambiti oggettivo e soggettivo e sul regime sanzionatorio.
In una nota congiunta del 6 maggio 2019 dal titolo “Trasparenza delle erogazioni pubbliche: le novità del decreto crescita”, Assonime e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili illustrano la struttura della disciplina delle erogazioni pubbliche come riformulata dal decreto crescita e le principali novità che riguardano, in particolare, l’ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di trasparenza delle erogazioni ricevute e il regime sanzionatorio.
Normativa
Nell’articolo 35 del “decreto crescita” (L. n. 34/2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019), è introdotta una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche.
La preesistente normativa era stata analizzata nei seguenti documenti:
- circolare Assonime n. 5 del 22 febbraio 2019;
- documento L’informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati del Cndcec del 15 marzo 2019.
Entrambi i documenti avevano evidenziato i problemi interpretativi ed applicativi generati dalla scarsa chiarezza del testo normativo, l’inadeguato coordinamento con le altre disposizioni vigenti e il carattere del tutto sproporzionato delle sanzioni previste in caso di inadempimento degli obblighi.
Tali problematiche sembrerebbero essere risolte con il decreto crescita in quanto la nuova formulazione disciplina separatamente gli obblighi di trasparenza delle erogazioni ricevute a cui sono tenuti, da un lato, associazioni, fondazioni, onlus e cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri di cui al decreto legislativo n. 286/1998 (nuovo comma 125) e dall’altro le imprese di cui all’articolo 2195 del codice civile (nuovo comma 125-bis). Il regime sanzionatorio è definito nei due successivi commi 125-ter e 125 quater.
Trasparenza delle erogazioni ricevute: ambito oggettivo di applicazione
Con la nuova disciplina viene confermato che il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura.
Al tempo stesso, il nuovo testo contiene alcune precisazioni che risolvono i maggiori dubbi interpretativi generati dalla precedente formulazione, in particolare:
- sono stati limitati gli obblighi di trasparenza a quanto effettivamente utile per mettere in luce possibili criticità nei rapporti tra soggetti pubblici, terzo settore e mondo delle imprese, sono infatti esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni);
-è stato chiarito che gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.
Ambito soggettivo
Il decreto crescita ha chiarito che l’obbligo di pubblicazione delle informazioni rilevanti sui siti Internet o analoghi portali digitali vale non solo per le associazioni di tutela ambientale, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale e, più in generale, per associazioni, fondazioni e ogni soggetto che abbia assunto la qualifica di Onlus, ma anche per le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri.
Il termine entro il quale va adempiuto l’obbligo, che la disciplina precedente fissava al 28 febbraio, ora è fissato al 30 giugno di ogni anno. Le imprese hanno l’obbligo di pubblicare tutte le informazioni rilevanti anche nella nota integrativa del bilancio di esercizio.
Sanzioni
Altre importanti novità riguardano il regime sanzionatorio in quanto il nuovo comma 125-ter precisa che l’inosservanza degli obblighi di trasparenza comporta sanzioni sia per associazioni, fondazioni, onlus e cooperative sociali sia per le imprese.
La sanzione in caso di inosservanza degli obblighi è pari all’1 per cento degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro. Solo qualora l’inosservanza perduri oppure il pagamento della sanzione non avvenga entro il termine fissato per l’ottemperanza, il comportamento è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ricevute entro i successivi tre mesi. Il soggetto competente ad irrogare la sanzione è l’amministrazione pubblica che ha erogato il beneficio o, in difetto, il prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario.
Il termine a partire dal quale l’inosservanza degli obblighi comporta l’irrogazione della sanzione è stata fissata al 1° gennaio 2020.
A cura della Redazione IPSOA Assonime – CNDCEC, nota congiunta, 06/05/2019

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