Interessi, registrazioni e rinunce sotto la scure dell’accertamento

La delibera assembleare di ricostituzione del capitale costa l’imposta di registro
Spesso i finanziamenti dei soci sono oggetto di verifiche ed atti di accertamento. Analizziamo i principali temi sotto la lente del Fisco.
Il tipo di finanziamento
Una prima questione riguarda la natura e la fruttuosità degli stessi finanziamenti. In base all'articolo 46 Tuir, i versamenti dei soci si considerano somme erogate a titolo di mutuo se dai bilanci non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo. Qui, pertanto, l’onere probatorio viene assolto con i bilanci (comprese le note integrative).
L’articolo 45, comma 2, Tuir, invece, prevede una serie di presunzioni riguardanti gli interessi, i quali (salvo prova contraria) si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuita per iscritto, ovvero in quella maturata nel periodo d’imposta se non è stabilita una diversa scadenza contrattuale. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, essi si computano al saggio legale.
Nonostante le due norme siano rivolte a disciplinare due fattispecie diverse, con presunzioni ben differenziate, una sentenza della Cassazione (2735/2011) ha ritenuto di collegarle direttamente, richiedendo, al fine di evitare la presunzione di onerosità del finanziamento, la necessaria indicazione nei bilanci che il versamento era infruttifero.
Come rilevato da Assonime (approfondimento 11/2013) e dall’Aidc (norma di comportamento 194/2016), in realtà, la mancata indicazione in bilancio di una diversa motivazione attribuisce semplicemente la natura di finanziamento all’apporto del socio (Cassazione 6104/2019 anche se la sentenza 8633/2019 sembra richiedere altri supporti), mentre per dimostrare la non onerosità del mutuo sono possibili tutti i mezzi di prova consentiti dal Codice civile, e quindi anche una scrittura privata, purché con data certa.
Rinuncia agli interessi
Se il socio rinuncia agli interessi, per l’agenzia delle Entrate scatta il principio del cosiddetto “incasso giuridico” (circolare 73/E/1994). È una tesi accolta dalla Cassazione (1335/2016 e 26842/2014) ma non in dottrina (documento Fondazione commercialisti del giugno 2016) e dalla giurisprudenza di merito (Ctr Lombardia 354/14/2018 e Ctp Reggio Emilia 197/2/2018).
La registrazione
Diversi problemi nascono infine dall’imposta di registro.
La Cassazione (sentenza 15585/ 2010) ritiene tassabile (per “enunciazione”) con l’imposta proporzionale del 3% il finanziamento soci menzionato nella delibera assembleare con la quale i soci vi rinunciano al fine di azzerare e ricostituire il capitale sociale aggredito dalle perdite, orientamento assai discusso in dottrina (studio Notariato 208/2010/T) e dalla giurisprudenza di merito (Ctr Piemonte 1459/01/2016 e Ctp Piacenza 71/2/2014).
Per la Suprema corte, del resto, anche la mera delibera di approvazione del finanziamento sarebbe soggetta all’imposta proporzionale (sentenze 1951/2019 e 30179/2017) ove contenesse la sottoscrizione dei soci finanziatori. Se il documento contiene la volontà di un solo contraente, l’accordo si considera formato mediante corrispondenza, e quindi soggetto a registrazione solo «in caso d’uso», anche se lo scambio delle lettere avviene a mano e non per posta (Cassazione 19799/2018).
Di altro tenore sono le sentenze (come la 24268/2015) che applicano l’alternatività Iva-registro qualificando il finanziamento come operazione esente (Cassazione 24268/ 2015), anche se, a ben vedere, il finanziamento infruttifero sarebbe da considerarsi “fuori campo”.
NORME E TRIBUTI 02 SETTEMBRE 2019Il Sole 24 Ore lunedì

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