Le annotazioni sterilizzano le incongruenze

NORME E TRIBUTI 5 SETTEMBRE 2019 Il Sole 24 Ore
Indicatori di anomalia come elementi per la selezione di posizioni da verificare
Attenzione agli indicatori di anomalia quale possibile filtro per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.
Se è pur vero, infatti che gli Isa nascono da una filosofia applicativa completamente diversa dagli studi di settore e che gli stessi dovrebbero essere utilizzati quale parametro per i controlli solo in ipotesi di voto finale pari od inferiore a 6 (provvedimento 126200/2019 del 10 maggio scorso), è innegabile che alcuni indicatori elementari di anomalia siano stati costruiti proprio tenendo conto dei criteri utilizzati per l’invio delle comunicazioni di anomalia da studi di settore.
Ecco che, senza fomentare falsi allarmismi, in sede di valutazione dell’esito finale del voto Isa per il periodo d’imposta in lavorazione (2018) particolare considerazione dovrà essere rivolta a questa tipologia di indicatori; ciò al fine di stroncare sul nascere possibili problemi derivanti proprio da un probabile utilizzo di questi strumenti nell’attività di selezione per i controlli fiscali in relazione all’annualità in questione.
Del resto la recente circolare del’agenzia delle Entrate 19/E/2019 («Indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale») ha più volte ribadito che, per le piccole e medie imprese (e i professionisti) le anomalie emergenti dall’applicazione dello studio, nonché i casi di mancata presentazione del relativo modello, «saranno debitamente valutati per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, soprattutto in presenza di ulteriori elementi di rischio, che portino a ritenere che vi sia un’infedele dichiarazione di materia imponibile».
La stessa circolare evidenzia altresì che particolare attenzione nella fase di selezione sarà riservata proprio a quei contribuenti destinatari di apposite comunicazioni concernenti la rilevata esistenza di anomalie, relative al triennio 2014-2016.
Nello specifico si tratta delle comunicazioni scaturenti dall’applicazione degli indicatori economici ricostruiti dai dati dichiarati ai fini degli studi di settore, per il triennio sopra indicato (2014-2016) distinti per livello di rischio, che risultano – dai dati dichiarati per il periodo d’imposta 2017 – non aver mutato il comportamento ritenuto anomalo.
Alla luce di quanto qui evidenziato, cercando di trarre degli spunti utili per quanto riguarda l’annualità in lavorazione va rilevato quanto segue.
I contribuenti che nel corso del 2018, hanno ricevuto delle comunicazioni di anomalia riguardanti il periodo d’imposta 2017, dovranno fare attenzione per quanto possibile a correggere il comportamento anomalo già nell’annualità 2018. Per coloro che invece si trovano nella situazione in cui solo nel 2018 compare nel calcolo Isa un indicatore di anomalia, dovranno valutarne con attenzione l’efficacia e se del caso cercare di sistemare fin da subito l’incongruenza.
Fin qui quello che è possibile fare quando concretamente l’anomalia sussiste. La recente esperienza ci insegna tuttavia che, specie negli Isa di nuova introduzione, in molti casi l’incongruenza rilevata dal sistema non deriva da comportamenti effettivamente anomali del contribuente.
In questi casi sarà necessario anticipare fin da subito la difesa compilando in maniera il più possibile efficace il campo annotazioni posto in calce al modello.
Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

Commenti