Compensazioni da industria 4.0 senza il prerequisito di Redditi

Il provvedimento riguarda gli importi risultanti da dichiarazioni dei redditi. La risoluzione 110 del 31 dicembre ha fornito le prime note operative.
Parte il blocco delle compensazioni per i crediti di importo superiore a 5mila euro risultanti dalle dichiarazione dei redditi, come stabilito dall’articolo 3 del decreto legge 124/19, convertito nella legge 57/19. La medesima norma ha introdotto l’obbligo dell’utilizzo dei servizi telematici delle Entrate per la trasmissione telematica dei modelli F24 è ciò anche per le compensazioni da parte dei sostituti di imposta e dei privati.
L’agenzia delle Entrate interviene con la risoluzione 110 del 31 dicembre 2019 fornendo prime indicazioni.
In allegato alla risoluzione c’è l’elenco dei codici tributo la cui compensazione deve essere effettuata mediante F24 e quindi dal 2020 utilizzando i servizi telematici della Agenzia.
Questo è un primo contributo che fornisce l’Agenzia per dire quando il modello di versamento deve seguire i canali dell’Agenzia medesima.
In secondo luogo viene precisato che la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi o Irap è obbligatoria soltanto per i tributi identificati dai codici riportati nella tabella fra le categorie: imposte sostitutive, imposte sui redditi e addizionali, Irap e Iva.
Questo conferma che gli altri crediti di imposta non richiedono la preventiva presentazione della dichiarazione e in particolare tutti i crediti di imposta che transitano nel quadro RU.
Ad esempio il credito di imposta del 40 o 20% relativo all’acquisto di beni ammortizzabili interconnessi (fino al 2019 fruttano l’iper ammortamento), non richiederà la preventiva presentazione dalla dichiarazione.
Questo credito di imposta può essere usufruito dal periodo di imposta successivo a quello dell’avvenuta interconnessione; pertanto del 16 gennaio 2021 sarà possibile usufruirne (per un quinto) con riferimento agli investimenti del 2020, senza attendere la presentazione della dichiarazione, anche se poi sarà verosimilmente evidenziato nel quadro RU.
La risoluzione precisa che i crediti di imposta maturati nel periodo di imposta 2018, e quindi risultanti nella dichiarazione presentate nel 2019, potranno essere liberamente compensati anche nel corso del 2020. Ciò fino a quando sarà presentata la dichiarazione dei redditi per il 2019 in quanto a quel punto i crediti non ancora utilizzati verranno rigenerati nel 2019 e quindi rientreranno nel nuovo regime.
Ovviamente per quanto riguarda i crediti Iva nulla è cambiato in confronto al passato, come pure non vi sono modifiche in ordine all’obbligo di apposizione del visto di conformità.
Le compensazioni verticali che si applicano principalmente nell’Iva ma anche ai fini delle imposte dirette non richiedono la preventiva presentazione della dichiarazione. Nella tabella allegata alla risoluzione vengono riprodotti anche i codici tributo per cui è consentita la compensazione verticale.
In sostanza i contribuenti che già all’inizio dell’anno hanno la certezza che la dichiarazione dei redditi o quella dell’Irap presenterà un credito di imposta, lo possono utilizzare da subito solo per compensare altri debiti o contributivi soltanto fino a 5mila euro, limite da considerare ovviamente distintamente tra imposte dirette e Irap.
Gli importi superiori si potranno compensare soltanto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione nel 2020.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni

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