Corrispettivi giornalieri delle attività spettacolistiche: esclusi dalla trasmissione telematica

I corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in quanto tutti i dati relativi a titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, che provvede a metterli a disposizione dell'anagrafe tributaria. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 535 del 20 dicembre 2019, con cui ha specificato che vi è invece l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d'ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale.
Con la risposta a interpello n. 535 del 20 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in tema di corrispettivi giornalieri.
La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia dell’Entrate è obbligatoria dal 1° luglio 2019 per i soggetti che effettuano commercio al minuto che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui.
L’obbligo è stato previsto con il d. lgs. 127/2015 riguardante la trasmissione telematica delle operazioni IVA e prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano commercio al minuto memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Gli specifici esoneri sono stati previsti dal decreto ministeriale 10 maggio 2019, che elenca le operazioni alle quali, in fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica.
In ogni caso, i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in quanto tutti i dati relativi a titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, che provvede a metterli a disposizione dell'anagrafe tributaria.
Resta, invece, l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d'ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale.
Fonte: Ipsoa 

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