Ravvedimento operoso sul ritardo invio allo SDI della fattura elettronica

La mancata emissione della fattura entro il termine dei 12 giorni concessi dalla legge per l’invio allo SDI (più eventualmente i 5 giorni concessi per il rinvio in caso di scarto della fattura) comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/1997.
Sono previsti due diversi regimi sanzionatori a seconda che la fattura contenga IVA o meno.
1) Nel caso di fatture con IVA esposta la sanzione è compresa tra il 90% e il 180% dell’IVA stessa, con un minimo di 500 euro.
2) Nel caso di fattura senza IVA esposta (operazioni escluse, esenti, non imponibili, reverse charge) la sanzione è compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro.
Le sanzioni si riducono se:
a) Le Fatture inviate in ritardo con Iva non hanno inciso sulla corretta liquidazione dell’Iva: in questo caso la sanzione si sgancia dall’importo dell’IVA e viene applicata in misura fissa, da 250 a 2.000 euro.
b) Le Fatture senza Iva inviate in ritardo non hanno inciso sulla determinazione del reddito la sanzione si sgancia dall’importo dei ricavi, e viene applicata in misura fissa, da 250 a 2.000 euro.
Le sanzioni in ogni caso possono essere ridotte utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso in questo modo:
nel caso di cui al punto a) se la sanzione viene pagata entro 90 essa è calcolata su 1/9 della sanzione minima, quindi l’importo da versare sarà pari a euro 27,78 euro (1/9 di 250).
Oltre i 90 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA, si verserà 1/8 della sanzione minima e quindi, euro 31,25.
Relativamente al termine a partire dal quale devono essere computati i 90 giorni, si ritiene che debba considerarsi l’ultimo giorno utile nel quale la fattura avrebbe dovuto essere trasmessa al SdI se nei termini.
Se, invece, la ritardata emissione della fattura comporta una variazione nella liquidazione periodica iva  (sanzione compresa tra il 90% e il 180% dell’iva esposta in fattura, senza che possa essere inferiore ad euro 500,00), in questo caso il ravvedimento sarà conteggiato, allo stesso modo, nella misura di 1/9 o di 1/8.
Pertanto occorrerà determinare, dapprima il 90% dell’iva esposta in fattura (fattura inviata oltre i 12 giorni) e se l’importo calcolato sarà inferiore ad euro 500,00 occorrerà versare la sanzione ridotta applicando il ravvedimento su euro 500,00 (euro 55,56); se, invece, il calcolo del 90% dell’iva esposta sarà maggiore di euro 500,00 il ravvedimento si applicherà su tale importo.
Il codice tributo da indicare in modello F24 è 8911 e l'anno di riferimento è l'anno in cui è comessa la violazione.
Dott. Stefano STARA

Commenti