Gli aiuti di Stato entrano in Redditi e in Irap 2020

Non devono essere indicati i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo
Come già nel 2019, anche i modelli Redditi e Irap 2020 contengono un apposito quadro in cui inserire gli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione (articolo 10 decreto Mise 115/17), unitamente a quelli con provvedimenti concessori ad importo non determinato. Gli aiuti fiscali “automatici” O “semi-automatici” si intendono concessi e sono inseriti nel Rna dalle Entrate nell’esercizio finanziario dopo a quello di presentazione della dichiarazione nella quale sono dichiarati dal beneficiario. In base alle istruzioni, il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca, da registrare nei registri Sian e Sipa. Evidenti sono le differenze con l’obbligo di trasparenza da adempiere nei bilanci o sul sito. In primo luogo perché gli aiuti già presenti nei citati Registri (un esempio per tutti il contributo legge Sabatini) non vanni indicati nel modello Redditi, come del resto tutti quelli che non hanno natura fiscale. In secondo luogo perché in dichiarazione non vige alcuna soglia minima di indicazione di 10mila euro annui (come è previsto, invece, per i bilanci). E infine perché nel modello fiscale il principio non è quella di “cassa” ma quello di “competenza”, nel senso che occorre indicare gli aiuti i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione, anche se riportati in altri quadri (come il quadro RU), indipendentemente dalla data di incasso (che potrebbe non essere ancora avvenuto). Diverso anche l’aspetto sanzionatorio, che appare ben più grave per il modello dichiarativo: le istruzioni affermano, infatti, che l’indicazione degli aiuti nel prospetto «è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi».
Rispetto all’anno passato, le istruzioni sono un po’ più analitiche, in particolare in corrispondenza del codice residuale “999” che tanto ha fatto discutere. Viene riportato che “a titolo esemplificativo” tale codice non va utilizzato per gli aiuti:
già presenti nella tabella con altri codici;
fruibili ai fini di imposte diverse da quelle sui redditi (ad esempio, le agevolazioni utilizzabili ai fini Irap, istituite da leggi statali e regionali, che vanno indicate nel modello Irap);
fruibili in diminuzione dei contributi previdenziali;
fruibili in diminuzione delle imposte sui redditi ma subordinati alla presentazione di apposita istanza ad Amministrazioni diverse dalle Entrate (ad esempio, l’agevolazione Zfu, subordinata a un apposito provvedimento di attribuzione adottato dal Mise);
non qualificabili come aiuti di Stato o aiuti de minimis (ad esempio, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, in quanto tale misura, pur essendo di natura fiscale e automatica, non presenta profili di selettività ma ha una portata applicativa generale e pertanto non costituisce un aiuto di Stato);
con importi utilizzati nel 2019 ma relativi ad aiuti di Stato e aiuti de minimis i cui presupposti si sono realizzati nei precedenti periodi d’imposta.
Fonte: Il sole 24 ore autore G.Gav.

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