Per il Rol fiscale serve conoscere tutti i costi indeducibili

Il risultato operativo del 2018 in eccesso non può essere recuperato
Il Rol diventa “fiscale” e si complicano notevolmente i calcoli da effettuare. Dall’esercizio 2019, la soglia di deduzione degli interessi passivi che eccedono quelli attivi si quantifica assumendo le voci sulla base delle disposizioni del reddito di impresa, con un conseguente doppio binario civile.
Cessioni di azienda da includere
Anche dopo le modifiche del Dlgs 142/2018, il Rol è dato dalla differenza tra valore della produzione e costi della produzione, senza tener conto, tra questi ultimi, degli ammortamenti (voci 10.a e 10.b) e dei canoni di locazione finanziaria.
Non viene più prevista l’irrilevanza ai fini del conteggio in esame dei proventi e degli oneri derivanti da trasferimenti di azienda. Pertanto, una plusvalenza da cessione di azienda (che viene iscritta in A5) incrementerà il Rol mentre una minusvalenza (voce B14 del conto economico) lo ridurrà.
Gli importi delle voci che concorrono a formare il Rol devono ora essere quantificati, secondo quanto stabilisce il comma 4 dell’articolo 96, nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni sul reddito di impresa. Nel calcolo del nuovo Rol fiscale, ad esempio, i costi dei telefoni (voce B.7 del conto economico) si considereranno all’80%, le spese per autovetture, per ristoranti o per rappresentanza si valorizzeranno nei limiti deducibili previsti, rispettivamente, dagli articoli 164, 109 e 108 del Tuir. Un compenso ad amministratori non pagato nell’esercizio, anche se contabilizzato a fronte di un debito, non sarà rilevante (ma lo diverrà nell’anno di pagamento nel quale non è invece esposti nel conto economico).
Redditi esenti
Secondo la relazione ministeriale, nel calcolo del nuovo Rol fiscale dovrà tenersi conto anche dell’ eventuale detassazione di componenti positivi inclusi nelle voci della classe A) del conto economico nonché di quella relativa a redditi calcolati come differenza tra valore e costi della produzione.
In relazione alla prima situazione si pensi ad esempio ai contributi pubblici esenti da imposizione, i quali, laddove contabilizzati nella voce A5 del conto economico, saranno da assumere per un importo pari a zero (dovendosi apportare una variazione in diminuzione del relativo importo nel passaggio dal Rol contabile al Rol fiscale).
Ciò rende di fatto irrilevante, ai fini della disciplina del Rol, la contabilizzazione del credito di imposta sugli investimenti previsto dalla legge 160/2019 (ex super e iper ammortamento) nella voce A5 (in luogo di una contabilizzazione nella voce 20 come da alcuni suggerito). Quanto alla seconda ipotesi, la stessa relazione fa l’esempio della parziale non imponibilità di redditi derivanti dal regime del patent box. La quota di reddito detassata in base a tale regime dovrà dunque essere sottratta dal Rol “fiscale”.
In presenza, invece, di agevolazioni riguardanti il reddito imponibile, senza alcun collegamento con voci di conto economico rilevanti per il Rol (ad esempio, agevolazione Ace), nel calcolo “fiscale” non dovranno operarsi rettifiche. Nessun impatto si avrà per le detassazioni per super e iper-ammortamento dato che le relative quote (sia quelle contabili che quelle fiscali maggiorate) non concorrono mai a formare il Rol.
Slalom per il regime transitorio
Nel 2019, in sede di prima applicazione del Rol fiscale, occorre guardare con attenzione alla disciplina transitoria sancita dal Dlgs 142/2018. Non si deve tener conto di quei componenti iscritti fino al bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 (che hanno concorso a determinare il vecchio Rol contabile) che assumono rilevanza fiscale a partire dall’esercizio 2019.
Ad esempio, un compenso ad amministratori iscritto per competenza nel 2018 (concorrendo a formare il Rol di tale anno), che viene pagato (diventando deducibile) nel 2019, non andrà considerato nel calcolo del Rol di questo esercizio in deroga al nuovo criterio fiscale.
In secondo luogo, si stabilisce che i componenti reddituali contabilizzati a partire dal periodo di imposta 2019, che costituiscono rettifiche, con segno opposto, di costi o di proventi di anni precedenti, concorrono al calcolo del Rol secondo l’importo contabile a prescindere dal loro valore fiscale, eventualmente diverso. Ad esempio, in deroga al meccanismo del Rol fiscale, una sopravvenienza passiva indeducibile che viene contabilizzata nel bilancio.
Fonte: Il sole 24 ore 

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