Un anno in più per la notifica degli atti in scadenza a fine 2020

Nella bozza del Dl rilancio il rinvio al 16 settembre dei tributi sospesi per Covid
Per le procedure di adesione la sospensione si cumula con i termini ordinari
Rinvio al 16 settembre per i tributi sospesi nei mesi scorsi e per i versamenti da accertamento; un anno in più, invece, per la notifica degli atti impositivi. I termini del procedimento di adesione si cumulano con quelli della sospensione. Queste alcune novità della bozza del decreto rilancio.
Versamento imposte
Rinviati al 16 settembre i pagamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, all’addizionale regionale e comunale, all’Iva e ai contributi previdenziali e assistenziali, sospesi nei mesi scorsi. Potranno essere pagati in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo.
Atti impositivi
Prorogati al 16 settembre i versamenti che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 relativi a: atti di accertamento con adesione; accordo conciliativo; accordo di mediazione; atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita e per l’imposta di registro; atti di liquidazione per omessa registrazione di locazioni e contratti diversi; atti di recupero dei crediti di imposta indebitamente utilizzati; avvisi di liquidazione per omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, successioni, donazioni, e imposta sostitutiva sui finanziamenti.
Sono prorogati alla stessa data (ancorché il rimando alla norma non sia molto chiaro) anche i pagamenti in acquiescenza degli avvisi di accertamento, ma solo se la scadenza del termine (di pagamento) è compresa nel periodo 9 marzo-31 maggio 2020. La proroga si applica anche alle eventuali rate delle somme pretese in tali atti, oltre che per i versamenti per le definizioni agevolate (Dl 119/2018). I versamenti potranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o fino a quattro rate mensili di pari importo entro il 16 del mese.
Termini di impugnazione
Prorogata al 16 settembre 2020 la notifica del ricorso di primo grado alle Commissioni tributarie per gli atti i cui termini di versamento sono slittati con scadenza del pagamento tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. Beneficiano del rinvio le impugnazioni degli atti e degli avvisi di liquidazione indicati in precedenza oltre agli accertamenti definibili in acquiescenza, cioè gli atti per i quali il contribuente non ha presentato istanza di adesione, i cui relativi 60 giorni, ordinariamente previsti per l’impugnazione, scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio. Si tratta verosimilmente degli atti notificati tra l’8 gennaio e il 1° aprile, anche se dagli inizi di marzo l’Agenzia non dovrebbe aver notificato nulla. Si pensi ad un accertamento notificato il 16 gennaio 2020 con scadenza dei 60 giorni per impugnazione o acquiescenza il 16 marzo 2020. Secondo le nuove previsioni il pagamento o la presentazione del ricorso potrà avvenire entro il 16 settembre 2020. Per queste ipotesi (accertamenti i cui 60 giorni scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio, senza presentazione di istanza di adesione), dovrebbe quindi essere derogata la (più breve) sospensione di 64 giorni prevista dal decreto cura Italia.
Adesioni
La medesima norma fa slittare al 16 settembre il ricorso avverso gli «atti di accertamento con adesione», il cui termine di versamento scade tra il 9 marzo e il 31 maggio. È evidente che il rinvio dell’impugnazione riguarderà solo il (raro) caso in cui il contribuente pur avendo sottoscritto l’adesione, decida di ricorrere.
Viene invece finalmente prevista che la sospensione dei termini (articolo 83, comma 2, Dl 18/2020 e s.m.) si cumula con l’altra sospensione (di 90 giorni) prevista ordinariamente dalla procedura di accertamento con adesione.
Questa norma va accolta con estremo favore perché, in difetto, come ripetutamente evidenziato su queste pagine, avrebbe costretto il contribuente a impugnare prudenzialmente l’accertamento senza considerare il cumulo dei due termini.
Termini di decadenza
Viene consentito all’amministrazione di notificare gli atti impositivi in scadenza tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020 entro il 2021 (usufruendo di un anno in più). Unica particolarità singolare: glii atti dovranno essere «emessi» comunque entro il 31 dicembre 2020. La prova della tempestiva emissione dei provvedimenti dovrà risultare dai sistemi informativi dell’agenzia delle Entrate.
Il Sole 24 Ore -- Laura Ambrosi   Antonio Iorio

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