Cappotto agevolato anche su singoli appartamenti

Apertura solo parziale: va garantito il doppio salto di classe per l’edificio
Cappotto termico incentivato al 110% anche su singoli appartamenti in condominio. Purché vengano rispettati tre requisiti: l’autorizzazione dell’assemblea condominiale a realizzare i lavori e il superamento del limite del 25% dell’involucro, insieme al doppio salto di classe per tutto l’edificio, come previsto dal decreto Rilancio.
L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 408 di ieri, analizza un caso piuttosto frequente nella pratica di queste settimane: quello del proprietario di un appartamento inserito all’interno di un condominio (nello specifico, di quattro piani con due unità per piano) che «intende usufruire» del 110%, realizzando un cappotto solo sulla sua parte di fabbricato.
La situazione di stallo descritta dall’interpello si sta ponendo molto spesso. L’assemblea condominiale «non è interessata ad eseguire i lavori per l’efficientamento energetico mediante l’isolamento termico delle superfici opache dell’intero involucro dell’edificio».
Nonostante questo, ha concesso «ai condomini proprietari delle singole unità immobiliari abitative, qualora interessati, la facoltà di realizzare l’intervento sulle sole superfici opache dell’involucro del perimetro ricadente nella loro pertinenza, previo nulla osta degli enti competenti». Quindi, niente intervento condominiale, ma strada aperta a interventi singoli. Da questo blocco è possibile uscire, secondo uno schema che le Entrate riassumono molto chiaramente.
L’agenzia, nella sua risposta, ricorda anzitutto quali sono i paletti di carattere generale, agganciati al superbonus, che si rivelano decisivi in questo caso concreto: la detrazione «spetta per gli interventi di isolamento termico degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo» e che, allo stesso tempo, garantiscano il doppio salto di classe energetica. O, qualora, non sia possibile, il salto di una classe sola.
In questo caso, allora, è possibile accedere alla detrazione del 110% per gli interventi autorizzati dall’assemblea condominiale che interessino la parte di involucro dell’edificio di pertinenza di una sola unità abitativa. Questo, ovviamente, a condizione che siano rispettati i due limiti generali: doppio salto di classe energetica (di tutto l’edificio) e superamento del tetto del 25 per cento. Non proprio un’apertura indiscriminata, dal momento che soprattutto il limite del doppio salto di classe sarà molto difficile da rispettare.
Anche in questa situazione, secondo quanto spiega l’ultima parte dell’interpello, qualora venga, poi, effettuato sulle parti comuni dell’edificio in condominio almeno un intervento trainante, sarà possibile fruire del 110% effettuando anche sulle singola unità immobiliari gli interventi trainati. Tra questi, ovviamente, ci sono quelli di efficientamento energetico relativi all’ecobonus.
Fonte: Il sole 24 ore autore Giuseppe Latourtere
DOMANDE -  RISPOSTE
Ho spese detraibili per ristrutturazione edilizia ed ecobonus sostenute da febbraio a settembre 2020. Posso cedere il credito maturato ad un istituto di credito anche per le spese del 2020 ma anteriori al 1° luglio 2020? Esiste una data limite per comunicare l’opzione della cessione del credito per le ristrutturazioni classiche (detraibili al 50%) ed ecobonus non inquadrabili come superbonus?
Quanto al primo quesito del lettore, questi può avvalersi dell’opzione per tutte le spese sostenute nel 2020, anche prima del 1° luglio, per ristrutturazioni ed ecobonus, dal momento che soltanto per il superbonus del 110% l’articolo 119 del Dl 34/2020 pone l’ulteriore vincolo delle spese sostenute dal 1° luglio.
Per quanto concerne il secondo quesito, la comunicazione per esercitare l’opzione di cessione (sia per 110% sia per il 50% sia per il 65%) va inviata telematicamente a partire dal 15 ottobre 2020. (Alessandro Borgoglio)
Se sostituisco gli impianti singoli esistenti con un impianto di climatizzazione invernale centralizzato, che rispetti tutti i requisiti, potrei detrarre anche le spese degli intonaci di tutto l’edificio, anche se questi non dovessero avere le caratteristiche di isolamento termico richiesto?
Se sostituisco l’impianto di riscaldamento condominiale con uno centralizzato (intervento trainante), posso fare come trainato la sostituzione delle finestre ovvero le schermature solari o la coibentazione interna delle singole unità. Gli intonaci dell’edificio possono rientrare nell’intervento trainante solo come accessorio all’intervento principale di cappotto termico o di intervento antisismico e non per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento. (Marco Zandonà)
Ecobonus e titoli abilitativi rilasciati dal Comune: per gli interventi di efficientamento dell’edificio condominiale , l’amministratore presenta la Cila al comune.
Questa richiesta può contenere anche gli interventi trainati, da eseguire all’interno delle singole unità immobiliari dell’edificio?
In genere, ai fini del 110%, trattandosi di interventi distinti (uno sulla proprietà comune e uno sulla singola unità immobiliare), è necessario chiedere due provvedimenti abilitativi dei lavori, uno per l’intervento trainante (parti comuni) e uno per l’intervento trainato (singola unità immobiliare).
Tuttavia, dovendo i due interventi essere eseguiti congiuntamente, con la certificazione del risultato complessivo di miglioramento di due classi energetiche, si ritiene che sia possibile anche un provvedimento urbanistico unico, ma solo nell’ipotesi in cui tutti i proprietari eseguano gli stessi interventi trainati. (Marco Zandonà)

Commenti