Dmande e risposte detrazione 110%

Alla luce della circolare 24/E , l’intervento (cappotto termico) da realizzare su una casa indipendente sviluppata verticalmente e composta da tre appartamenti separatamente accatastati, tutti di proprietà al 50% di due soggetti, può usufruire del bonus 110%? Se uno degli stessi è utilizzato da un soggetto terzo in forza di contratto di comodato ad uso gratuito per lo svolgimento di una attività professionale, l’agevolazione spetta comunque?
La risposta è negativa a tutti i quesiti. Come chiarito dalle Entrate con la circolare 24/E/2020, paragrafo 1.1, «il superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti». È irrilevante che uno degli appartamenti sia occupato da un soggetto terzo in forza di un contratto di comodato. (Alessandro Borgoglio)
Chiarimenti necessari sulla procedura di certificazione del termotecnico all’interno di un intervento sul cappotto su un condominio di 25 appartamenti. Una volta deliberata in assemblea l’azienda a cui affidare i lavori, questa manda il termotecnico per definire le opere da mettere in atto (cappotto parziale) per raggiungere il 25% della superficie totale lorda del fabbricato ed accedere al 110%. I lavori sui singoli appartamenti che solo alcuni condomini faranno devono essere dichiarati subito per entrare in questa relazione, oppure ogni condomino dovrà a sua volta nominare un termotecnico che certifica prima e dopo l’eventuale miglioramento interno?
Ai fini del 110% gli interventi trainati delle singole unità immobiliari devono essere eseguiti congiuntamente a quelli trainanti e complessivamente grazie all’intervento trainante (es. cappotto) e trainati (anche di solo alcune delle unità immobiliari condominiali) è necessario dal confronto tra l’Ape iniziale e l’Ape finale (e asseverazione del tecnico abilitato anche sulla congruità dei costi) il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche. Pertanto, mentre i due asseveratori dell’intervento trainante e di quello trainato possono anche essere diversi, in ogni caso se il semplice intervento trainante non raggiunge da solo il superamento delle due classi energetiche, occorre sommare i miglioramenti delle trasmittanze termiche conseguenti ai due diversi interventi in modo che si garantisca, complessivamente, il raggiungimento dell’attestazione sulle due classi. Da qui la necessità di coordinamento tra i due diversi eventuali asseveratori. In sostanza, è opportuna una relazione generale che certifichi il risultato complessivo di miglioramento di due classi derivante dai due interventi. (Marco Zandonà)

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