Rientro dei cervelli: agevolazioni fino al 90%

I lavoratori impatriati, ossia gli italiani e gli stranieri che (ri)prendono la residenza in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero, godono di una tassazione molto agevolata. Vediamo insieme importi e condizioni.
Nel 2015 (articolo 16, comma 1, D.Lgs 147/2015) è stato introdotto un regime di tassazione agevolata per i c.d. impatriati. Questa misura, nota anche come Rientro dei Cervelli, è nata con lo scopo di incentivare l’ingresso (di lavoratori stranieri) o il rientro (di lavoratori italiani) in Italia di risorse umane, spesso giovani e molto qualificate, che hanno trascorso periodi di formazione e lavoro all’estero. Si tratta certamente di una strategia volta ad incrementare la competitività internazionale del nostro Paese.
La normativa sul rientro dei Cervelli è stata successivamente modificata in un paio di occasioni, fino all’ultimo intervento del 2019 (D.L. n. 34). Vediamo dunque insieme in cosa consiste questa rilevante agevolazione e quali sono le condizioni per ottenerla.
Rientro dei Cervelli: le condizioni per le agevolazioni
Per poter godere di questa forma di detassazione, che fra poco vedremo nel dettaglio, bisogna rispettare due condizioni di base. In particolare:
1) il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni;
2) l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.
Una precisazione importante riguarda il primo punto, relativo al concetto di residenza. 
Dal momento che la residenza è riferita alla nozione di periodo d’imposta (che per le persone fisiche coincide con l’anno solare: 1° gennaio – 31 dicembre), dobbiamo assumere che valga il concetto di residenza fiscale. Stante l’attuale formulazione dell’art. 2, c. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR): “si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza “ art. 2, c. 2 – TUIR
Questa precisazione ci fa capire che non è necessario risiedere all’estero per un periodo pari ad almeno 730 giorni (365 x 2), ma è sufficiente risiedere all’estero per la maggior parte (almeno 183 giorni) di due anni solari consecutivi.
Esempio 1
Mario lavora e risiede in Francia dal 26 aprile 2019 al 4 agosto 2020, per un periodo complessivo di 467 giorni.
Periodo di residenza all’estero nel 2019 = 250 giorni
Periodo di residenza all’estero nel 2020 = 217 giorni
Mario risulta fiscalmente residente all’estero per due periodi di imposta consecutivi, dunque rispetta il requisito relativo alla residenza e può accedere all’agevolazione per i lavoratori impatriati.
Esempio 2
Sara lavora e risiede in Germania dal 13 settembre 2018 al 21 maggio 2020, per un periodo complessivo di 617 giorni.
Periodo di residenza all’estero nel 2018 = 110 giorni
Periodo di residenza all’estero nel 2019 = 365 giorni
Giorni di residenza all’estero nel 2020 = 142 giorni
Sara risulta fiscalmente residente all’estero solo per l’anno 2019, visto che nel 2018 e nel 2020 non arriva al minimo di 183 giorni (o 184 per il 2020, anno bisestile, a scanso di equivoci). Pertanto, pur essendo stata residente all’estero per più tempo rispetto a Mario (617 giorni contro 467), non rispetta il requisito relativo alla residenza e non può accedere all’agevolazione per i lavoratori impatrati.
Rientro dei cervelli
Rientro dei Cervelli: agevolazione del 70%
Per i contribuenti che soddisfano le condizioni viste sopra, è prevista una riduzione della base imponibile relativa a:
redditi di lavoro dipendente (e assimilati);
redditi di lavoro autonomo.
La base imponibile, in particolare, viene abbattuta del 70% nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4. Questo significa che per 5 anni, su una base imponibile che normalmente sarebbe di 30.000 euro, ad esempio, si tasserebbe solo un importo di 9.000 euro, mentre i restanti 21.000 euro sarebbero esentasse.
I benefici si applicano per altri cinque periodi d’imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.
Rientro dei Cervelli: agevolazione del 90%
Sempre sugli stessi redditi, e sempre se sono rispettati i requisiti previsti, la riduzione della base imponibile sale fino al 90% per chi, al rientro in Italia, trasferisce la propria residenza in:
Abruzzo;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sardegna;
Sicilia.
In questo caso, quindi, si tassa solo il 10% dei redditi da lavoro dipendente e/o autonomo percepiti. Restando sul precedente esempio dei 30.000 euro, 27.000 sarebbero esentasse e solo 3.000 verrebbero tassati.
I benefici si applicano per altri cinque periodi d’imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.
Come si può fruire dei benefici per i lavoratori impatriati?
Vediamo nella pratica cosa bisogna fare per vedersi riconosciuto questo notevole beneficio.
Reddito di lavoro dipendente
I titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente:
le generalità (nome, cognome e data di nascita);
il codice fiscale;
la data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente);
la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo;
l’attuale residenza in Italia;
l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma;
la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti”).
Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta; se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi.
Reddito di lavoro autonomo
I titolari di reddito di lavoro autonomo possono accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi. In alternativa, possono fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti; a tal fine, devono presentare una richiesta scritta in cui vanno riportati:
le generalità (nome, cognome e data di nascita);
il codice fiscale;
la data di rientro in Italia;
la dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolativo;
l’attuale residenza in Italia, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti”).
Il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.
Fonte: Fisconew 24

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