Attività bloccate, sospesi i contributi di ottobre

Estesa la platea del Dl 137 Rebus sui contributi di competenza novembre
Il decreto Ristori bis (Dl 149/20) ritorna anche sulla sospensione dei versamenti contributivi. Invero, l’intervento è un po’ pasticciato.
Le due norme, vale a dire l’articolo 13 del Dl 137 e l’articolo 11 del Dl 149/20 si sovrappongono e si intersecano. Vediamo meglio.
Il comma 1 dell’articolo 13 del Dl 137, dispone che i datori di lavoro la cui attività è stata sospesa o limitata dal Dpcm 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle contraddistinte dai codici Ateco riportati nell’allegato 1 allo stesso decreto legge (Dl 137/20), possono beneficiare della sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. Le riflessioni che si possono fare su questa disposizione sono:
a)si riferisce ai contributi di novembre da versare entro il 16 dicembre;
b)la sospensione opera sia per i contributi che per i premi Inail;
c)i datori di lavoro sono quelli la cui attività è stata limitata o interrotta dal Dpcm 24 ottobre 2020.
Tuttavia, visto che il Dpcm del 24 ottobre è stato sostituito dal Dpcm 3 novembre 2020, il differimento riguarda tutti i datori che rientrano in quest’ultimo Dpcm fermo restando l’ulteriore elemento identificativo costituito dai codici Ateco contenuti nella tabella allegata al Dl Ristori bis che sostituisce quella del Dl 137/20, come previsto dal comma 1 dell’articolo 1 del Dl 149/20.
Su queste regole si innesta la previsione dell’articolo 11 del Dl Ristori bis. 
Il comma 1 prevede che la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all’articolo 13 del Dl 137/20, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati, operanti su tutto il territorio nazionale, appartenenti ai settori individuati nell’allegato 1 al decreto (Ristori bis) e che la sospensione non riguarda i premi per l’assicurazione obbligatoria Inail.
Il legislatore, con questa norma, sembra volersi riferire a un’altra schiera di datori di lavoro (infatti usa la formulazione «si applica anche») e per identificarli fa riferimento ai settori elencati nell’allegato 1 al decreto stesso (Ristori bis) che risulta essere la medesima lista di codici Ateco presente nel Dl 137 ma ampliata. 
Individuati così i beneficiari, la sospensione riguarda i versamenti contributivi dovuti (non di competenza) nel mese di novembre, quindi quelli di ottobre. 
Inoltre, sono esclusi i premi Inail. Questa sospensione opera a prescindere dal colore della regione ed è collegata solo al codice di attività Ateco
Il comma 2 sospende, invece, il versamento dei contributi di ottobre (dovuti nel mese di novembre) per le aziende che hanno unità produttive od operative nelle aree rosse (al momento Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Bolzano) ma i settori devono essere contenuti nell’allegato 2 al decreto (Ristori bis).
Il comma 4, dell’articolo 11, del Dl 149/20 ripete pedissequamente quanto già previsto dal Dl 137 in merito alla ripresa dei versamenti.
I contributi sospesi dovranno essere versati entro il 16 marzo 2021 in unica soluzione ovvero il datore di lavoro ha la facoltà di suddividere in quattro parti l’importo non pagato e provvedere al relativo versamento in rate mensili con scadenza 16 marzo-16 aprile-17 maggio-16 giugno del 2021
In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, la dilazione decade. Dovrà essere l’agenzia delle Entrate a indicare all’Inps (nel Dl 137 vi era anche l’Inail) i dati dei datori di lavoro che permetteranno all’Istituto di previdenza di riconoscere i soggetti che hanno diritto alla sospensione.
Fonte: Il sole 24 ore 
Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

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