DECRETO LIQUIDITÀ - Dividendi a società semplici, vecchie regole sugli utili 2019

Chiarimenti Assonime sul regime transitorio introdotto dal Dl 23/2020
Rilevanza in misura parziale in base al periodo di produzione degli utili
Ai dividendi percepiti da società semplici residenti in Italia formati con utili prodotti dall’emittente fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione sia deliberata entro il 31 dicembre 2022 è applicabile il regime fiscale previgente alla legge di Bilancio 2018. Pertanto, il dividendo concorre, in misura parziale e variabile a seconda del periodo in cui gli utili sono stati prodotti dall’emittente, alla formazione del reddito imponibile della società semplice (Dm 26 maggio 2017). Questo regime transitorio, previsto dall’articolo 28 del Dl 23/2020, si applica sia agli utili delle partecipazioni qualificate sia a quelli delle non qualificate. Lo conferma l’Assonime nella circolare 28 del 2020.
Nessun problema dovrebbe, quindi, sorgere per gli utili percepiti nel 2019, dato che la società semplice potrà includerli nel quadro RL della propria dichiarazione dei redditi, in corso di trasmissione, nelle misure parziali previste dal decreto ministeriale. L’Assonime, comunque, mette in evidenza la carenza di meccanismi correttivi per coloro che prima dell’8 aprile 2020 (di entrata in vigore del Dl 23 del 2020), abbiano applicato regimi impositivi diversi da quello introdotto dal decreto stesso. In particolare, per i dividendi percepiti fra il 25 dicembre 2019 (data di entrata in vigore dell’articolo 32-quater del Dl 124 del 2019) e l’8 aprile 2020, l’intermediario o l’emittente dovrebbe poter rimborsare al socio le ritenute eventualmente operate e non risultata non più dovute, compensandole con altre ritenute in base al Dlgs 445 del 1997. Le imposte pagate in eccesso sui dividendi percepiti dalle società semplici nel 2018 (che nella dichiarazione presentata nel 2019 hanno concorso alla formazione del reddito complessivo in misura piena anziché ridotta) dovrebbero poter essere chieste a rimborso.
La circolare affronta anche tematiche molto delicate riguardanti la tassazione transnazionale dei dividendi. Con particolare riguardo ai dividendi di fonte estera di pertinenza di soci non residenti, viene ribadito che il nuovo regime di trasparenza «look through» non ha lo scopo di considerare la società semplice come un mero schermo, rivoluzionando i presupposti di territorialità del Testo unico, ma solo di risolvere un problema di doppia imposizione economica. La società semplice, quindi, continua ad avere la funzione di localizzare nl Italia la produzione dei redditi da essa percepiti. Di conseguenza - nonostante sia opportuna una valutazione degli organi dell’Amministrazione finanziaria - non appare prudente considerare del tutto non imponibili in Italia per extraterritorialità di dividendi di fonte estera di pertinenza di soci non residenti. Quanto agli aspetti procedurali, l’eventuale ritenuta alla fonte applicabile sarà prelevata dalla società semplice stessa in qualità di sostituto d’imposta (si veda nota 31).
Confermato anche che, nel caso in cui il socio della società semplice sia un’altra società semplice residente, la trasparenza look through dovrebbe operare due volte; dapprima in relazione alla società semplice partecipata e poi in relazione alla società semplice socia.
Fonte: Il sole 24 ore Marco Piazza

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