Ammortamenti sospesi anche nelle micro-imprese

La deroga causa Covid si può applicare senza lo stop ai macchinari
La deroga al principio di sistematicità degli ammortamenti, prevista per i bilanci degli esercizi in corso al 15 agosto 2020 dall’articolo 60, commi 7-bis e seguenti del Dl 104/2020, si applica anche quando non è motivata dalla mancata o ridotta utilizzazione nell’esercizio di singoli beni o classi di beni, ma ogni volta che la società ha subito, a livello economico, gli effetti negativi della pandemia. Questa discrezionalità tecnica del redattore del bilancio – da motivare in nota integrativa – è sostenuta da Assonime, che, con la circolare 2/2011 diffusa ieri, ha trattato i molti temi ancora in discussione riguardanti questa norma di natura eccezionale (si veda il Sole 24 Ore dell’8 febbraio scorso).
Sotto l’aspetto oggettivo, l’Associazione ritiene applicabile la deroga anche alle micro-imprese, ben potendo gli obblighi informativi richiesti essere assolti in calce allo stato patrimoniale. Via libera, in corrispondenza a quanto indicato dall’Oic nella bozza documento interpretativo numero 9, all’utilizzo della norma nei bilanci consolidati, senza la necessità di una rettifica specifica volta ad uniformare i criteri di valutazione delle consolidate. Secondo Assonime, la deroga può interessare tutte le immobilizzazioni, compreso l’avviamento e i costi di impianto, ampliamento e sviluppo (nonostante si possa obiettare, con riguardo a questi ultimi, che il comma 7-quinquies non richiami l’articolo 108 Tuir). Vanno compresi nella deroga, nonostante il dato letterale un po’ impreciso, anche i beni acquisiti nel corso dell’esercizio, per i quali, seguendo gli esempi Oic, la quota sospesa viene recuperata al termine del piano di ammortamento e non nell’anno immediatamente successivo. In linea generale, comunque, non sempre è possibile estendere il piano di ammortamento (ad esempio in presenza di precise limitazioni all’utilizzo), nel qual caso, la quota di ammortamento non stanziata nel 2020 è “spalmata” lungo la vita utile residua. Secondo Assonime, la riserva indisponibile di cui al comma 7-ter non può essere distribuita ai soci né imputata a capitale, ma può essere utilizzata a copertura perdite, facendo sorgere il dubbio (che dovrebbe essere risolto positivamente) dell’obbligo del suo reintegro prioritario con gli utili poi realizzati.
La liberazione della riserva, non disciplinata dall’articolo 60, avviene gradualmente lungo il periodo di ammortamento, ovvero in via anticipata in caso di vendita, eliminazione o svalutazione della immobilizzazione relativa. Quanto all’aspetto fiscale, per la circolare è applicabile la deduzione extracontabile della quota di ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili (articolo 104 Tuir).
Non è chiaro se alla sospensione contabile si possa affiancare quella fiscale: la tesi negativa (che pare prevalente) potrebbe condurre alla creazione di una riserva indisponibile al netto dell’effetto fiscale, mentre una risposta positiva aprirebbe il tema di quando recuperare la quota sospesa, a fine piano di ammortamento ovvero solo in sede di cessione/dismissione del cespite (risoluzione 98/E/2013).
Fonte: Il sole 24 ore - Giorgio Gavelli

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