Nei bilanci 2020 l’Irap dovuta al netto della rata non versata

L’acconto (non pagato) non deve essere registrato in contabilità

Nel modello Irap 2021 l’importo va riportato in un apposito rigo
Nel bilancio 2020, l’Irap di competenza è solo quella effettivamente dovuta per l’esercizio, cioè al netto dell’eventuale prima rata di acconto non versata grazie al decreto Rilancio. Per arrivare a questo risultato, la prima rata dell’acconto (non pagata) non deve essere registrata in contabilità, ma è sufficiente, a fine anno, accantonare l’Irap dell’esercizio già al netto di quanto «abbonato» dal decreto Rilancio. Nel modello Irap 2021, invece, quest’ultimo importo va riportato in un apposito rigo, per essere scomputato dall’Irap che sarebbe dovuta senza il decreto Rilancio, al fine di determinare il saldo a debito o a credito.
Il modello e il rendiconto
Per poter scomputare l’importo agevolato dal saldo Irap 2020, nella colonna 2 del rigo IR25 del modello Irap 2021, relativo al 2020, deve essere indicato l’ammontare del primo acconto «figurativo» da sottrarre per determinare il saldo a debito del rigo IR26 e quello a credito del rigo IR27. In contabilità, invece, a differenza del modello Irap 2021, non deve essere registrato alcun importo del primo acconto «figurativo» non pagato, in quanto l’importo dell’Irap di competenza che viene stanziato a fine 2020, nella voce 20 del Conto economico, deve essere già al netto di questo acconto «abbonato». L’agevolazione prevista non consiste, infatti, in uno stralcio di un debito Irap già maturato e contabilizzato, ma «si sostanzia in un risparmio d’imposta definitivo» (news Assonime 22 maggio 2020).
Saldo 2019
Relativamente all’Irap di competenza del 2019, i soggetti che avevano già approvato il relativo bilancio alla data dell’entrata in vigore del Dl Rilancio (19 maggio 2020), con l’importo del conto «debiti per Irap» al lordo dell’imposta a saldo non più dovuta, hanno dovuto ridurre questo conto, rilevando una sopravvenienza attiva (non tassata) nel Conto economico relativo all’esercizio 2020, pari al saldo Irap 2019 non più dovuto. Diversamente, per i soggetti che hanno approvato il bilancio 2019 nel termine di 180 giorni (dopo l’entrata in vigore del Dl Rilancio), l’Irap di competenza 2019 doveva essere rilevata al netto del saldo per il 2019 non più dovuto (nota di aggiornamento di Confindustria del 25 maggio 2020).
Il beneficio introdotto dall’articolo 24 del Dl Rilancio, infatti, ha una valenza sostanzialmente retroattiva rispetto alla sua data di entrata in vigore, facendo venir meno l’Irap (eventualmente) dovuta a saldo per il 2019 e cioè il titolo costitutivo dell’obbligazione e non il suo mero adempimento (circolare Assonime 12/2020). Tuttavia, considerando l’incertezza del trattamento contabile e l’assenza di indicazioni da parte dell’Oic, è giustificabile anche la soluzione di iscrivere gli effetti della cancellazione del saldo Irap 2019 nel bilancio 2020 (Fondazione nazionale commercialisti, documento 5 giugno 2020).
Prima rata dell’acconto 2020
Relativamente all’Irap di competenza del bilancio 2020, da registrarsi nella voce 20 del Conto economico, il suo ammontare deve essere riferito soltanto a quanto effettivamente dovuto di competenza per il 2020 (senza il primo acconto figurativo), come evidentemente anche il relativo debito in Stato patrimoniale.
Altre soluzioni sono inutili ed errate: si deve tenere conto che anche in passato, per i contributi previdenziali defiscalizzati, l’importo contabilizzato nel conto economico era sempre quello netto. Extracontabilmente, si terrà conto del fatto che il saldo è considerato al netto dell’acconto anche se questo non è stato versato.
In presenza di importi rilevanti, l’effetto sul tax rate dovrebbe essere illustrato nella nota integrativa: il principio contabile Oic 25, relativo alle imposte sul reddito, prevede anche la riconciliazione numerica tra l’aliquota fiscale applicabile (o aliquota teorica) e l’aliquota fiscale media effettiva, quando la differenza è significativa. Ovviamente, il principio contabile non si riferisce alla situazione in commento, ma tale previsione si può estendere per analogia, anche per un principio generale di obbligo informativo quando rilevante.
Fonte: Il sole 24 ore - Luca De Stefani Franco Roscini Vitali
I CALCOLI
Il beneficio determinabile solo a posteriori
L’ammontare non può eccedere il 40% (50% per gli Isa) dell’Irap dovuta
L.D.S.
Per le istruzioni del modello Irap 2021, relativo al 2020, l’ammontare del primo acconto figurativo Irap per il 2020, non versato in applicazione dell’articolo 24 del Dl 34/2020, ma da scomputare dall’imposta per determinare l’Irap effettivamente dovuta di competenza del 2020, «non può mai eccedere» il 40% (o il 50% se il contribuente applica gli Isa) «dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d’imposta 2020». È stata confermata, pertanto, la posizione della circolare 27/2020 che non consente di scontare tutta la prima rata Irap calcolata con il metodo storico (sull’Irap 2019), in caso di Irap 2020 (prima della differenza) inferiore all’Irap dovuta per il 2019 (dopo l’«abbuono» del saldo 2019).
L’articolo 24 del Dl 34/2020 ha previsto che, per ricavi o compensi, non superiori a 250 milioni nel 2019, non sia «dovuto il versamento della prima rata dell’acconto» dell’Irap relativa al 2020. Questa prima rata da non pagare è quella calcolata «nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, dpr 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124», pertanto, va considerato il diverso metodo di ripartizione dell’acconto tra la prima e la seconda rata, previsto per le Pmi con gli Isa e per le altre imprese.
In particolare, per queste ultime, la prima rata è pari al 40%, mentre è pari al 50% per le Pmi con gli Isa, indicate nell’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, Dl 34/2019.
Secondo la circolare 27/2020, paragrafo 1.2, però, il primo acconto «figurativo» da sottrarre non può mai eccedere il 40% (o il 50% solo per le Pmi con gli Isa) «dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico», «sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere». Quindi, se l’imposta dovuta nel 2020 (ad esempio, 200 euro) è inferiore a quella del 2019 (ad esempio, 1.000 euro), la base di calcolo del primo acconto «figurativo» da sottrarre non è più l’imposta storica del 2019 (1.000 euro), ma quella del 2020 (200 euro), facendo ridurre l’acconto «figurativo» da sottrarre (ad esempio, per i soggetti non Isa) da 400 euro (40% di 1.000 euro) a 80 euro (40% di 200 euro).
Questa posizione delle Entrate rende, di fatto, il beneficio determinabile solo a posteriori, cioè solo dopo la chiusura del periodo d’imposta 2020, in quanto solo in questo momento si è in grado di determinare l’entità dell’acconto dovuto.
Inoltre, questa tesi è stata criticata dalla circolare Assonime del 24 giugno 2020, n. 12 (oltre che dalla nota di aggiornamento di Confindustria del 25 maggio 2020), la quale ha proposto la tesi secondo la quale «l’Irap dovuta per il 2020» dovesse «essere ridotta dell’importo della prima rata di acconto calcolata con il metodo storico». Per questa tesi, tornando nell’esempio precedente, con imposta dovuta nel 2020 (prima dello scomputo della prima rata figurativa) pari a 200 euro e quella del 2019 pari a 1.000 euro, il primo acconto «figurativo» da sottrarre, calcolato sull’imposta storica del 2019 di 1.000 euro, dovrebbe essere di 400 euro (40% di 1.000 euro). Naturalmente, senza consentire però la generazione di un credito d’imposta per 200 euro (400 – 200). Infatti, «trattandosi di una somma non effettivamente versata, laddove la prima rata di acconto oggetto di sgravio risulti maggiore rispetto all’Irap complessivamente dovuta per il 2020, l’eccedenza non potrà dar luogo a crediti di imposta di alcun tipo» (Assonime 12/2020).
Le istruzioni al modello Irap 2021, però, hanno confermato quanto detto nella circolare del 19 ottobre 2020, n. 27/E, paragrafo 1.2.

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